Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza sull’agricoltura biologica
dell'elenco ufficiale delle specie o sottospecie di cui in Svizzera è disponibile una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione biologici spetta al FiBL, il quale dispone delle conoscenze tecniche necessarie per stilare tale elenco in base alla categorizzazione. Nell'UE la redazione di un elenco ufficiale è obbligatoria (all. II par. 1.8.5.6 regolamento (UE) 2018/848).
Articolo 13a
Secondo l'articolo 13, le sementi, il materiale di moltiplicazione e il materiale vegetativo di moltiplicazione devono provenire da aziende biologiche. L'articolo 13a stabilisce le condizioni alle quali è possibile derogare da questo principio. In linea generale, occorre dimostrarne la mancata disponibilità (cpv. 1). Di norma è sufficiente come prova una stampa dal sistema d'informazione di cui all'articolo 33a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (cpv. 2). Se, secondo tale sistema, la varietà che l’utilizzatore desidera ricevere non è disponibile, mentre un’altra varietà della stessa specie lo è, l’utilizzatore deve essere in grado di motivare perché nessuna delle alternative registrate della stessa specie è adatta (cpv. 3).
Anche l'UE disciplina l'impiego di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione provenienti da aziende in conversione. Ai fini di una semplificazione e sulla base dell'irrilevanza di questa categoria dal profilo quantitativo, questo aspetto non viene recepito nell'ordinanza sull'agricoltura biologica svizzera.
Dall'abrogazione del capoverso 4 vigente finora deriva l'obbligo di notificare al gestore del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a la quantità e la varietà di sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici impiegate, anche nel caso in cui ne siano disponibili quantità irrisorie di qualità biologica. Ciò consente di creare maggiore trasparenza sulle varietà e le quantità di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici per le quali vi è una domanda di mercato. Sulla base di queste informazioni, gli attori del mercato possono adeguare la propria offerta.
Il capoverso 5 viene leggermente adattato alla formulazione dell’UE. Per una questione di coerenza, adesso la responsabilità spetta al FiBL, il quale gestisce il sistema di informazione di cui all'articolo 33a. La Confederazione può assegnare questo compito al FiBL in virtù della base legale di cui all’articolo 180 capoverso 1 della legge sull’agricoltura (LAgr).
Il capoverso 6 si applica a tutto il materiale vegetativo di moltiplicazione e non soltanto alle sementi.
Ai moltiplicatori, ovvero alle imprese che producono materiale vegetativo di moltiplicazione, si applicano particolari condizioni secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 (all. 2 par. 1.8.6). Si propone di non recepire queste disposizioni nell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Dalla consultazione sulle presenti modifiche emergerà l'eventuale necessità e utilità di un adeguamento al diritto europeo anche per quanto riguarda queste disposizioni relative ai moltiplicatori.
Articolo 14 Raccolta di piante e alghe selvatiche
L'articolo 14 si applica non soltanto alle piante selvatiche, bensì anche alla raccolta di alghe selvatiche.
Articolo 14 capoverso 5
Viene delegata al DEFR la possibilità di emanare ulteriori disposizioni concernenti le esigenze in materia di raccolta di alghe selvatiche e la procedura di controllo.
Articolo 15b capoversi 1 e 2
Viene eliminato il principio secondo cui l'estivazione degli animali deve avvenire in aziende biologiche. Nel capoverso 1 viene precisato che gli animali biologici possono essere tenuti soltanto su superfici d’estivazione che adempiono le esigenze in materia di gestione di cui agli articoli 26–34 OPD. Vengono considerate superfici d’estivazione a) i pascoli comunitari/le aziende con pascoli comunitari, b) i pascoli d'estivazione e c) i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione.