Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza sull’agricoltura biologica
I prodotti della pesca sono tuttora esclusi dal campo d’applicazione della presente ordinanza. Ai fini dell'ordinanza, per pesca si intende la cattura di animali selvatici. Ciò corrisponde alle disposizioni equivalenti di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza continua a non essere prevista la certificazione bio per i pesci selvatici, dal momento che è impossibile esercitare un influsso sulla detenzione e sull'alimentazione degli animali. Invece, nel rispetto delle pertinenti disposizioni, le alghe possono provenire sia da impianti di acquacoltura che dalla raccolta di alghe selvatiche. Le norme di produzione per le alghe si trovano all'allegato II parte III del regolamento (UE) 2018/848 a cui adesso rimanda l'articolo 16a dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica. Per quanto riguarda i prodotti, si effettua una distinzione tra prodotti dell’acquacoltura e alghe (che comprendono alghe provenienti dall'acquacoltura e dalla raccolta di alghe selvatiche).
Articolo 4
Ai fini dell'ordinanza, la definizione di «prodotti» (lett. a) viene ampliata inserendo quelli dell'acquacoltura, ovvero organismi acquatici a ogni stadio del loro ciclo vitale che provengono da impianti di acquacoltura o prodotti derivati da essi.
Viene proposta l'inclusione della definizione di «acquacoltura» (lett. g) ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 punto 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.
Articolo 5 capoverso 2
Anche le imprese che producono animali d'acquacoltura e/o alghe in impianti di acquacoltura secondo le disposizioni della presente ordinanza vengono equiparate alle aziende di cui all'articolo 6 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91).
Pertanto, a queste aziende si applica anche il principio della globalità aziendale di cui all'articolo 6 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. L'interpretazione rigida del principio della globalità aziendale è una caratteristica distintiva della produzione biologica svizzera e si basa sull'idea di trasparenza. Tale principio si rivela sensato in Svizzera anche per via delle piccole dimensioni delle strutture.
I prodotti d’importazione dell'acquacoltura devono essere ottenuti e controllati secondo norme equivalenti affinché possano essere importati (cfr. art. 22 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica). Il principio della globalità aziendale non viene richiesto tassativamente per il rispetto delle esigenze equivalenti.
Articolo 8 capoverso 1bis
L'UE definisce periodi di conversione diversi per la raccolta di alghe e per gli impianti di acquacoltura. Dal momento che, anche in futuro, la produzione biologica di prodotti dell’acquacoltura sarà soltanto di nicchia, si propone di evitare di disciplinare in maniera dettagliata le varie tipologie di impianti di acquacoltura e di alghe. In linea generale, vige il periodo di conversione standard di due anni. Tuttavia, su richiesta gli enti di certificazione possono autorizzare una conversione abbreviata. Questa disposizione è analoga a quella contenuta nell'allegato II parte III punti 2.1 e 3.1 del regolamento (UE) 2018/848.
Articolo 8 capoverso 1ter
Se a causa di danni gravi alle colture, della presenza di parassiti o dell'implementazione delle corrispondenti misure di lotta disposte (p.es. contro il coleottero giapponese) le condizioni di questa ordinanza non possono essere adempiute, l'ente di certificazione può rinunciare ad esigere l'adempimento delle condizioni. La produzione biologica può essere ripresa senza una nuova conversione dopo un periodo limitato definito dall'ente di certificazione. Tuttavia, occorre assicurare che ciò non incida sull'integrità dei prodotti biologici, il che può implicare analisi pertinenti del suolo e/o dei prodotti.
Articolo 13 capoverso 3bis
Questo capoverso viene spostato all'articolo 33a per raggruppare le informazioni relative al sistema d'informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione biologici. La pubblicazione