Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

che e pedoclimatiche e perché nessuna delle varietà presenta le proprietà tecniche necessarie per la produzione pianificata.

4Chi impiega sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve notificare al gestore del sistema d’informazione di cui all’articolo 33a la quantità di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione utilizzata e la varietà impiegata.

5Su domanda, l’Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica (FiBL) può autorizzare l’impiego di sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici a condizione che nel quadro di prove sul campo di piccola portata ciò consenta di svolgere ricerca in vista della preservazione di una varietà o dell’innovazione di un prodotto.

6Il materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico può essere impiegato soltanto se non è stato trattato con prodotti fitosanitari. Fanno eccezione:

a. i trattamenti autorizzati per la produzione biologica;

b. i trattamenti che, per ragioni di ordine fitosanitario, sono prescritti per tutte le varietà di una determinata specie nella regione di coltivazione.

Art. 14, rubrica e cpv. 5

Raccolta di piante e alghe selvatiche

5Il DEFR può emanare ulteriori disposizioni concernenti le esigenze in materia di raccolta di alghe selvatiche e la procedura di controllo.

Art. 15b Estivazione

1Se gli animali vengono tenuti su superfici d’estivazione, le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari devono adempiere le esigenze in materia di gestione di cui agli articoli 26–34 OPD3.

2I prodotti ottenuti mentre gli animali tenuti conformemente alle esigenze della presente ordinanza pascolano sulla superficie d’estivazione possono essere designati come prodotti biologici soltanto se è fornita la prova che è garantita un’adeguata separazione nello spazio dagli animali non tenuti conformemente alle esigenze della presente ordinanza.

Art. 16a cpv. 8

8Gli animali della specie ovina in mandrie transumanti possono temporaneamente pascolare su superfici gestite in modo non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.

3 RS 910.13