Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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5 Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Or-
dinanza sulle zone agricole), RS 912.1
5.1 Situazione iniziale
Il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale la mozione Schmid 21.3804 «Modifica dell'ordinanza sulle zone agricole in relazione alle migliorie». Questa mozione incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (RS 912.1) in modo che in relazione alle migliorie (provvedimenti di miglioramento strutturale) e/o ai progetti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua sia consentito per legge uno scambio tra superficie agricola utile e superficie d'estivazione, a condizione che la dimensione della superficie agricola utile nel complesso non aumenti. I criteri di delimitazione della regione d’estivazione applicati in precedenza non lo consentivano.
5.2 Sintesi delle principali modifiche
In futuro, nel quadro di migliorie integrali agricole, ad esempio nel caso di progetti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua, sarà possibile pianificare in modo più flessibile il nuovo riparto per le ricomposizioni particellari consentendo uno scambio equo tra superfici d’estivazione nella regione d’estivazione e superfici agricole utili (SAU) nella regione di montagna o di pianura. La possibilità di delimitare la regione d’estivazione viene così integrata.
5.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 3a
Con l’aggiunta di questo articolo, nel quadro di migliorie integrali agricole ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) i limiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 possono essere rideterminati sulla base di uno scambio di superfici, segnatamente tra la regione d’estivazione e la regione di montagna e di pianura.
Alle lettere a-d sono descritti i criteri determinanti per l’approvazione della domanda. Vanno adempiuti in modo cumulativo.
Secondo la lettera a, dopo lo scambio di superfici la dimensione delle superfici utilizzate a scopo agricolo deve rimanere approssimativamente la stessa sia nella regione d’estivazione sia in quella di montagna o di pianura. Per agevolare la gestione di eventuali piccole superfici residue che possono
crearsi durante l'attuazione pratica delle migliorie integrali, in casi eccezionali è consentita una tolleranza massima di 4 are per miglioria integrale. Questo facilita l'esecuzione e soddisfa ampiamente la richiesta della mozione secondo cui la dimensione della superficie agricola utile non deve aumentare.
Secondo la lettera b, va dimostrato che le superfici oggetto dello scambio si addicono al nuovo utilizzo agricolo. Ciò è dovuto al fatto che i set di dati relativi alle zone coprono l'intero territorio svizzero,
quindi anche le foreste, le rocce, le acque, eccetera sono classificate in una zona o in una regione.
Questa esigenza impedisce che nel calcolo della dimensione della superficie possano essere considerate anche quelle non utilizzate a scopo agricolo.
Seconda la lettera c, si deve trattare di provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 88 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell’articolo 14 capoverso 5 lettera a OMSt. Questo per garantire che le richieste di scambio di superfici si basino su interessi collettivi e non solo su interessi finanziari individuali per quanto riguarda la delimitazione della regione di montagna e d’estivazione.
Secondo la lettera d, il Cantone esercita la sorveglianza sulle migliorie integrali agricole. Le autorità pubbliche del Cantone sono coinvolte in modo da non perseguire solo interessi finanziari individuali per quanto riguarda la delimitazione della regione di montagna e d’estivazione.