Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 78Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui miglioramenti strutturali
Articolo 9 capoverso 1 frase introduttiva e cpv. 3
L’esame della neutralità concorrenziale è effettuato nella zona d’attività determinante sul piano economico tra imprese equivalenti o più piccole. Da un lato, si deve verificare se un compito simile può essere svolto in modo equivalente e, dall'altro, l'esame deve basarsi su imprese di dimensioni uguali o inferiori. Poiché vengono sostenute solo le piccole aziende artigianali e le organizzazioni di produttori delle stesse dimensioni, è necessario esaminare i rapporti di concorrenza tra queste. Al presente articolo viene indicato quindi il termine «piccole aziende artigianali», uniformato in tutto il testo dell’ordinanza (cfr. art. 35 OMSt). Le piccole aziende artigianali e le organizzazioni di produttori possono influenzarsi a vicenda sia quando vendono sia quando acquistano prodotti. Le piccole aziende sostenute difficilmente saranno in grado di distorcere seriamente la concorrenza con le grandi aziende.
Queste ultime non saranno mai in grado di adempiere in maniera equivalente il compito previsto e sono molto più competitive delle piccole aziende artigianali grazie alla loro struttura dei costi (economie di scala). Questo chiarimento semplificherà l'attuazione e continuerà a garantire la neutralità concorrenziale.
Le organizzazioni di produttori agricole e le piccole aziende artigianali sono imprese i cui collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cui cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi.
Articolo 14 capoverso 1 lettera d
Sono aggiunte le infrastrutture di base sostenute. L'estensione ad altre infrastrutture di base non è attualmente in discussione e sarà possibile solo con una modifica dell'ordinanza.
Articolo 18 capoverso 1
La piscicoltura è stata integrata nell’articolo 3 capoverso 3bisD-LAgr. All’articolo 3 capoverso 3 D-LAgr è disciplinato il sostegno a favore dei pescatori professionisti. Le aziende dedite meramente alla piscicoltura non possono essere sostenute.
Articolo 23 capoverso 1 lettera d e 2 lettera f
Ora sono computabili anche i premi di assicurazioni di responsabilità civile del committente e per i lavori di costruzione. Queste assicurazioni coprono rischi considerevoli del progetto, come i costi aggiuntivi dovuti ai danni causati dal maltempo durante la fase di costruzione, il che è anche nell'interesse di chi versa i sostegni finanziari. Non sono computabili altre assicurazioni.
Articolo 29 capoversi 1, 2 lettera e nonché 3
Ai sensi dell’articolo 88 capoverso 2 lettera c D-LAgr, il sostegno a favore di piccole aziende artigianali del primo livello di trasformazione viene considerato come provvedimento collettivo. Il sostegno a favore di piccole aziende artigianali come provvedimento individuale (cpv. 1) deve essere stralciato e menzionato all’articolo 30 come provvedimento collettivo (art. 30 cpv. 4).
Secondo l’articolo 3 capoverso 3bisD-LAgr, il titolo quinto Miglioramenti strutturali si applica ai prodotti d’acquacoltura, alle alghe, agli insetti e agli altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito e che servono per l’alimentazione umana e animale. Pertanto i provvedimenti edilizi o le installazioni realizzate per queste nuove forme di produzione possono essere sostenuti mediante aiuti finanziari (cpv. 2 lett. e). L’importo di questi ultimi è stabilito all’allegato 5 numero 6 lettera c. Una delle condizioni per poter beneficiare del sostegno è avere un’autorizzazione edilizia per aziende a titolo accessorio non agricole di cui all’articolo 40 capoverso 1 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).
La piscicoltura è stata integrata nell’articolo 3 capoverso 3bisD-LAgr. All’articolo 3 capoverso 3 D-LAgr è disciplinato il sostegno a favore dei pescatori professionisti. Le aziende dedite meramente alla piscicoltura non possono essere sostenute (cpv. 3).