Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Articolo 70 capoverso 4

Come prima della revisione totale dell'OMSt, in caso di alienazione con utile, il contributo da restituire deve essere calcolato in base al rapporto tra la durata d'utilizzazione effettiva e quella conforme ai sensi dell'articolo 67 capoverso 5.

Articolo 71 capoverso 3 frase introduttiva

Dal 1° gennaio 2021 tutte le decisioni dei Cantoni sono trasmesse elettronicamente all’UFAG. Attualmente, verso la metà dell'anno a oltre la metà dei Cantoni viene richiesto individualmente di presentare i giustificativi per il controllo delle finanze. Per ridurre l'onere amministrativo, i Cantoni trasmetteranno questi giustificativi all’UFAG per via elettronica, in parallelo alla registrazione dei saldi. In questo modo non si devono presentare i giustificativi una seconda volta.

Articolo 76a

Le modifiche agli allegati 5 numero 5 e 7 per i PSR comportano un adeguamento dell’importo del contributo per il sostegno di edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali, in particolare nella regione di pianura. I PSR prevedono una fase preparatoria più lunga e si basano sulle aliquote di contributo comunicate dalla Confederazione e dai Cantoni nei preavvisi per la preparazione dei business plan. Per i progetti al di fuori dei PSR le modifiche comportano una riduzione dell’importo del contributo per la regione collinare e di montagna.

Per garantire che il passaggio dal vecchio al nuovo calcolo del contributo avvenga senza attriti, le aliquote di contributo comunicate nei preavvisi, che si basano ancora sul vecchio calcolo, sono ancora applicabili per tutta la durata della validità di un preavviso.

Allegato 4 numero 1 lettere e ed f

La lettera e definisce la graduazione dei contributi supplementari per la produzione di energie rinnovabili o per l'impiego di tecnologie che rispettano le risorse.

Allegato 4 numero 2

Viene precisato che i contributi supplementari si applicano non soltanto per i ripristini, bensì anche per la messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli nonché di terreni coltivi. Ciò corrisponde alla formulazione dell’articolo 26 capoverso 2.

Allegato 5 numeri 1.1, 1.2.2 e 1.2.5

L’ultimo adeguamento degli importi forfettari è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Per tenere conto dell'andamento dei costi edilizi da allora, si propone un aumento del 18 per cento. Secondo l'Ufficio federale di statistica, i costi edilizi per i nuovi capannoni industriali sono aumentati del 17,1 per cento (base aprile 2008 = 100%).

Nelle disposizioni specifiche (n. 1.2.2) è stabilito che i costi supplettivi dovuti a condizioni particolarmente difficili rilevate soltanto in fase di costruzione possono essere fatti valere anche dopo l’inizio dei lavori. Ciò consente di versare contributi anche per i costi dovuti a difficoltà impreviste concernenti il terreno di fondazione.

Nelle disposizioni specifiche (n. 1.2.5) è precisato che l’importo massimo per azienda può essere versato per ciascun membro della comunità aziendale. Ciò rispecchia la prassi attuale. Questa precisazione è necessaria perché ai sensi dell’articolo 10 dell’ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) il raggruppamento di più aziende costituisce un’unica azienda.

Allegato 5 numeri 2.2.3 e 2.2.4

Nelle disposizioni specifiche è stabilito, analogamente a prima della revisione dell’OMSt, che può essere versato il doppio dell’importo forfettario dei crediti di investimento se non vengono concessi contributi.