Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui miglioramenti strutturali

Articolo 50 capoverso 3

È stata introdotta la possibilità di concedere contributi nella regione di pianura per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali anche al di fuori di un PSR (cfr. all. 5

n. 5). Inoltre gli aiuti finanziari per attività in settori affini all’agricoltura possono essere concessi anche al di fuori di un PSR (cfr. all. 5 n. 8). Nell’ambito di un PSR la promozione di questi due provvedimenti si baserà quindi su queste condizioni quadro, in conformità con l'articolo 50 capoverso 1. Pertanto, in futuro non sarà più necessario applicare una riduzione per i provvedimenti per la creazione e lo sviluppo di un’attività affine all’agricoltura (vigente art. 50 cpv. 3 lett. a) e per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali (vigente art. 50 cpv. 3 lett. b).

La riduzione dei costi computabili per provvedimenti integrati durante la fase di attuazione (vigente art. 50 cpv. 3 lett. d) non apporta i benefici auspicati (riduzione dell’effetto di trascinamento), ma rappresenta piuttosto un ostacolo allo sviluppo regionale. Nell’ottica di una semplificazione amministrativa si rinuncia a questo ulteriore onere amministrativo.

Nel presente articolo resta soltanto una riduzione dei costi computabili per altri provvedimenti dell’interesse del progetto globale (vigente art. 50 cpv. 3 lett. c).

Articolo 52 capoverso 2

Viene precisato quale sistema d’informazione sui miglioramenti strutturali va impiegato.

Articolo 54 capoverso 5

Il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale non è più preso in considerazione nel calcolo dell’importo limite di 500 000 franchi (cpv. 1). I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale e i crediti d’investimento in essere sono già stati autorizzati dai Cantoni e non devono influire sulla valutazione dell’UFAG nel quadro dell’autorizzazione del nuovo mutuo. I crediti di investimento inferiori all’importo limite sono controllati in funzione del rischio nell’ambito dell’alta vigilanza. I Cantoni si fanno carico come in precedenza delle eventuali perdite di crediti.

Articolo 57 capoversi 1 e 4

Secondo l’articolo 26 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), non si può procedere ad acquisti di una certa importanza se i contributi non sono stati assegnati previa autorizzazione dell’autorità competente. Di conseguenza, si stabilisce che, ad eccezione di beni generici, macchine e veicoli nonché fondi agricoli fino a un valore di 500 000 franchi, gli acquisti non possono essere effettuati prima dell'assegnazione dei contributi o della conclusione della convenzione. Definendo le eccezioni con un limite massimo di costo, sarà possibile, ad esempio, sostenere macchine e impianti per promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente anche dopo l'acquisto, semplificando notevolmente la procedura di contribuzione. La domanda di contributo deve essere presentata al Cantone entro 6 mesi dall'acquisto della macchina o dell'impianto.

Il capoverso 4 viene precisato e formulato in modo da essere applicato per il genio rurale, l’edilizia e i PSR, uniformando le disposizioni. Nel caso dei PSR, l'inizio anticipato dei lavori per i provvedimenti non edilizi viene generalmente stabilito nella decisione di contributo relativa agli studi di base.

Articolo 62 capoversi 2 lettera ebise 3

Per i ripristini a seguito di danni causati dal maltempo invece della menzione nel registro fondiario può subentrare una dichiarazione del proprietario dell’opera. La prassi applicata finora viene ripresa nel testo dell’ordinanza. Nel capoverso 3 viene indicata la nuova lettera ebis. Siccome vengono sostenuti anche impianti il termine «proprietario dell’opera» è sostituito con «proprietario».

Articolo 67 capoverso 5 lettere c ed e

Lo sviluppo tecnico è tenuto maggiormente in considerazione nella concessione di aiuti finanziari. La durata di utilizzazione conforme per le macchine e i veicoli viene ridotta a 5 anni.