Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/6: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024 · 3 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione del novembre 2023 dell’ordinanza sull’energia
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Termini per i processi di cambio in relazione all’obbligo di ritiro e di rimunerazione
I gestori delle reti di distribuzione (GRD) sono tenuti a ritirare e rimunerare in modo adeguato, nel loro comprensorio, l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili (art. 15 cpv. 1 lett. a LEne). Tuttavia, si tratta solo di un obbligo di ritiro da parte del gestore di rete, non abbinato a un diritto. In linea di principio, il produttore può anche vendere la sua elettricità a terzi, senza che ciò faccia venir meno l’obbligo di ritiro e di rimunerazione per il GRD locale1. La ElCom rileva inoltre, per i casi in cui il produttore decide di ritornare al GRD: «Di conseguenza, un gestore di rete deve nuovamente ritirare e rimunerare l’energia elettrica che gli viene offerta». Per contro, non esiste alcuna disposizione di legge riguardo ai termini per il passaggio dal GRD a un acquirente terzo o viceversa. In considerazione della crescente frequenza con cui avvengono tali passaggi e dell’incertezza che si genera, con la presente revisione dell’ordinanza sull’energia (art. 10) si fissa un preavviso di un mese per comunicare tali intenzioni al GRD. Tale termine appare adeguato alla luce della raccomandazione di settore SDAT – CH 2022, parte «SDAT-CH Wechselprozesse», relativa all’attuazione tecnica dei processi di cambio (cfr. cap. 1.1.5), nella quale si prevede generalmente un termine di preavviso di almeno dieci giorni lavorativi.
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni
Le modifiche dell’ordinanza non producono ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale o di altro genere di rilievo per Confederazione, Cantoni o Comuni.
3. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società
La certezza del diritto per quanto riguarda i termini semplificherà il cambio dell’acquirente dell’elettricità per le parti interessate, aumentando così l’attrattiva degli investimenti nel fotovoltaico.
4. Commento ai singoli articoli
Art. 10 cpv. 4
I gestori degli impianti hanno un mese per comunicare se intendono avvalersi o no del diritto al ritiro e alla rimunerazione dell’energia da essi prodotta.
1 «Aumento dei prezzi dell’energia elettrica: domande e risposte sull’adeguamento delle tariffe
dell’energia elettrica nel corso dell’anno, sull’approvvigionamento sostitutivo e sulla rimunerazione per la ripresa di energia»; comunicazione della ElCom del 14 dic. 2022; Comunicazioni (admin.ch)