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Consultazione 2023/6: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024 · 5 pagine

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Art. 9 cpv. 1 e 2

1 Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 3 e 4.

2 L’UFE stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell’anno precedente. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.

Art. 10 cpv. 1bis

1bis Se la copertura per un impianto nucleare di cui all’articolo 2 capoverso 2bis è ridotta nel corso dell’anno, i fornitori della copertura privata comunicano all’UFE il premio per il resto dell’anno al più tardi 30 giorni prima del giorno di riferimento per la riduzione.

Art. 19 cpv. 2

2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo.

II

1 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 1 secondo la versione qui annessa.

2 I precedenti allegati 1–3 diventano gli allegati 2–4.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr