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Consultazione 2023/6: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024 · 5 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 2a Domanda di esclusione dal campo di applicazione della legge
federale sulla responsabilità civile in materia nucleare
1 L’esercente di un impianto nucleare di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d può chiedere all’UFE che il suo impianto sia escluso dal campo d’applicazione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare. Nella domanda deve dimostrare che:
a. l’impianto rispetta i valori massimi ammissibili per le attività presenti di cui all’allegato 1 e
b. in caso di incidente rilevante la dose alla quale una persona risulta esposta senza ulteriori misure di protezione non supera 1 mSv per anno civile.
2 L’UFE stabilisce la data di riferimento a partire dalla quale un impianto nucleare è escluso dal campo di applicazione della legge federale sulla responsabilità civile in maeria nucleare.
Art. 4 cpv. 4 lett. d
L’importo di base ammonta a 70 milioni di euro:
d. per gli impianti nucleari in fase di disattivazione di cui all’articolo 2
capoverso 1 lettera d.
Art. 8
1 Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto è disciplinato negli allegati 2 e 4.
2 I contributi da versare per l’anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.
3°I contributi che gli esercenti di impianti nucleari di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto corrispondono, se la data di riferimento cade durante l’anno, alla somma del premio di cui all’allegato 2, calcolato pro rata fino alla data di riferimento, e del premio di cui all’allegato 4, calcolato pro rata per il resto dell’anno.
4° I contributi che gli esercenti di impianti nucleari che sono stati esclusi dal campo di applicazione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto sono dovuti solo fino alla data di riferimento stabilita dall’UFE.
5 L’UFE determina i contributi di cui ai capoversi 3 e 4 prima della rispettiva data di riferimento.