Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/6: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione del novembre 2023 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Fotovoltaico

Il Consiglio federale determina i tassi della rimunerazione unica (RU) per gli impianti fotovoltaici nell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03). Per questo motivo, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) riesamina periodicamente i tassi applicati. Dal 1° aprile 2024 è eliminato il contributo di base ancora esistente per gli impianti con una potenza fino a 5 kW. Sono ridotti di 20 franchi i tassi dei contributi sia per gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW, tanto integrati quanto annessi e isolati, sia per gli impianti annessi e isolati di potenza pari o superiore a 100 kW.

Con la totale abolizione del contributo di base e la riduzione dei contributi legati alla potenza per la parte della potenza inferiore a 30 kW si introduce un incentivo alla costruzione di impianti più grandi per sfruttare possibilmente tutta la superficie idonea di un tetto ai fini della produzione di elettricità:

grazie a tale riduzione, la rimunerazione totale per gli impianti più piccoli e quindi più costosi diminuisce in misura maggiore rispetto agli impianti più grandi. Ciò rende più interessante sul piano economico l’esercizio di impianti di dimensioni maggiori. Inoltre, si osserva attualmente una fase di forte sviluppo nell’ampliamento degli impianti fotovoltaici: rispetto all’anno precedente, infatti, nel 2022 si è registrato un aumento del 56 per cento negli annunci legati alla promozione, e persino del 84 per cento per impianti di 100 kW di potenza o più. Sulla scorta di queste informazioni, per il 2022 l’UFE prevede quindi uno sviluppo di 900–1000 MW. In questo contesto, le misure di promozione attuali appaiono più che adeguate e giustificano in particolare l’ulteriore riduzione del contributo legato alla potenza a partire da 100 kW. Gli impianti di questo segmento sono i più convenienti e i loro costi di produzione sono quindi particolarmente competitivi nell’attuale congiuntura di prezzi dell’elettricità elevati.

1.2 Adeguamento dovuto alla modifica dell’aliquota IVA

La modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto vigente dal 1° gennaio 2024 rende necessaria una modifica degli articoli 16 capoverso 4 e 96b capoverso 4 OPEn. Per evitare di dover essere nuovamente modificate in occasione di future variazioni dell’aliquota IVA, le disposizioni dell’OPEn contengono ora la formula di calcolo piuttosto che la specifica percentuale di riduzione.

1.3 Contributi d’investimento per l’energia idroelettrica – verifica caso per caso in caso di sospetto di redditività eccessiva

Gli impianti idroelettrici vengono adeguati singolarmente alle condizioni specifiche del sito in un'ampia varietà di configurazioni. Anche la valutazione economica avviene quindi individualmente. Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. bbis LEne), il Consiglio federale può prevedere una verifica concreta di singole domande. A tal fine, nel numero 2 dell’allegato 4 OPEn, «Calcolo per gli impianti idroelettrici», viene proposta una regolamentazione che consente di tenere conto della speciale situazione degli impianti idroelettrici. In caso di una verifica concreta, il promotore del progetto deve illustrare in modo plausibile come viene calcolata la redditività tenuto conto delle ipotesi formulate. Su questa base, il contributo d’investimento può essere corretto in caso di redditività eccessiva.