Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/6: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2024 · 4 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione del novembre 2023 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni
Le modifiche dell’ordinanza non causano ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale o di altro genere di rilievo per Confederazione, Cantoni o Comuni.
3. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società
L’incentivo a costruire impianti fotovoltaici più grandi grazie all’aumento del contributo legato alla potenza si ripercuote positivamente sul potenziamento di questa tecnologia e contribuisce allo sviluppo auspicato delle energie rinnovabili in Svizzera.
4. Commento ai singoli articoli
Allegato 2.1 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
Ai numeri 2.8 e 2.9 sono stabilite le aliquote della rimunerazione unica per gli impianti messi in esercizio a partire dal 14 aprile 2024. Il contributo di base ora dovrà essere pari a zero franchi per tutte le classi di potenza. Inoltre verranno ridotti i tassi del contributo legato alla potenza nella classe di potenza inferiore a 30 kW. In questo modo si crea un incentivo a sfruttare per quanto possibile l’intera superficie del tetto o della facciata e realizzare così impianti più grandi. Anche il contributo legato alla potenza per gli impianti annessi e isolati sarà ridotto di 20 franchi per la classe di potenza a partire da 100 kW, come risposta al grande dinamismo osservato negli interventi di ampliamento in questo segmento.
Allegato 2.2 Contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici
Adeguamento redazionale del concetto di «maggiori costi non ammortizzabili» nel testo secondo l’articolo 29 capoverso 3 lettera bbis LEne (costi scoperti).
Allegato 4 Calcolo per gli impianti idroelettrici
L’UFE esegue un controllo sommario della presenza di un’eventuale redditività eccessiva per ogni richiesta. Se vi sono indizi di una possibile redditività eccessiva, il richiedente deve fornire il calcolo della redditività che ha utilizzato per la decisione di investimento, affinché si possa valutare il singolo caso. Insieme alla comunicazione che verrà eseguita una verifica del caso specifico si invita il richiedente a presentare i documenti necessari, ossia la dimostrazione della presenza di costi scoperti o della necessità del contributo d’investimento richiesto per procedere alla realizzazione del progetto. L’UFE valuta i parametri e i presupposti e dispone la concessione del contributo d’investimento. Il valore atteso di cui al numero 2.2 lettera b si riferisce a uno scenario di prezzo medio e a un volume d’acqua medio; tra gli aiuti finanziari di cui alla lettera d si devono indicare in modo trasparente, oltre al contributo d’investimento, in particolare eventuali contributi correlati al risanamento ecologico e/o di altro tipo.