Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/66: Revisione parziale della legge forestale – Raccomandazioni di prezzo anche per il legname proveniente dalle foreste svizzere · 8 pagine
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4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione
Il nuovo articolo 41b, che completa la legge forestale, autorizza i proprietari di foreste e i loro acquirenti all’interno di una categoria a negoziare e pubblicare prezzi indicativi. La modifica non comporta nuovi compiti per la Confederazione e i Cantoni e non ha ripercussioni finanziarie.
Va ribadito che la vendita di legname contribuisce in misura decisiva al finanziamento della gestione forestale e quindi a garantire tutte le funzioni della foresta. La Confederazione e i Cantoni sovvenzionano determinate misure di interesse pubblico con indennità e aiuti finanziari (p. es. protezione del bosco, biodiversità forestale e cura dei giovani popolamenti). Questi contributi finanziari sono definiti in funzione dell’importo mediamente necessario per coprire i costi, di cui la Confederazione e Cantoni sopportano ciascuno il 40 per cento. Vi è quindi un nesso diretto tra prezzi del legname e mezzi finanziari stanziati da Confederazione e Cantoni.
4.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni
Il nuovo articolo 41b, che completa la legge forestale, autorizza i proprietari di foreste e i loro acquirenti all’interno di una categoria a negoziare e pubblicare prezzi indicativi. La modifica non comporta nuovi compiti per la Confederazione e i Cantoni e non ha ripercussioni sul personale.
4.3 Ripercussioni per l’economia
I prezzi indicativi aumentano la trasparenza del mercato. Poiché la pubblicazione di informazioni sul mercato e di prezzi indicativi non vincolanti porta a una maggiore sicurezza in termini di cura del bosco e raccolta del legname, tendenzialmente ci si aspetta una migliore stabilità dell’offerta e della domanda. Le raccomandazioni di prezzo per il legname grezzo possono accrescere la propensione a intensificare la cura del bosco e la raccolta di legname, con effetti positivi sulla sicurezza dell’approvvigionamento delle imprese di lavorazione del legname e sul prodotto interno lordo (PIL) di tutto il settore forestale e del legno. Sotto il profilo della concorrenza economica, una maggiore trasparenza del mercato e dei prezzi potrebbe essere valutata con ambivalenza. Ai benefici in termini di efficienza, riconducibili al miglioramento delle informazioni, potrebbe contrapporsi una perdita di benessere, dovuta alla stretta collaborazione dei partecipanti del mercato. Va sottolineato che la possibilità di concordare prezzi indicativi introdotta dall’articolo 41b LFo non equivale a un via libera generale ad adottare comportamenti che limitano la concorrenza.