Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/66: Revisione parziale della legge forestale – Raccomandazioni di prezzo anche per il legname proveniente dalle foreste svizzere · 8 pagine
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esista una regolamentazione specifica per il settore delle foreste (art. 77 Cost.), si rimanda all’articolo 103 Cost. in virtù del quale la Confederazione può promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza e, se necessario, può derogare al principio della libertà economica. Anche fermo restando che i prezzi indicativi in questione fossero in contrasto con il principio della libertà economica, l’intervento potrebbe, a determinate condizioni, essere giustificato dall’articolo 103 Cost.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera non ha impegni internazionali in questo ambito.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto presenta disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., vanno emanate sotto forma di legge federale. Conformemente all’articolo 163 capoverso 1 Cost. l’emanazione delle leggi federali è di competenza dell’Assemblea federale. Il progetto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
5.4 Subordinazione al freno delle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa, pertanto non sottostà al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost).
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non contiene né disposizioni in materia di sussidi, né crediti d’impegno o limiti di spesa, pertanto non si applicano i principi della legge sui sussidi.
5.6 Delega di competenze legislative
Il progetto non introduce nuove norme di delega per l’emanazione di diritto regolamentare autonomo del Consiglio federale.