Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/66: Revisione parziale della legge forestale – Raccomandazioni di prezzo anche per il legname proveniente dalle foreste svizzere · 8 pagine

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4.4 Ripercussioni sulla società

L’aumento della propensione a intensificare la cura del bosco e la raccolta di legname menzionato nel numero 4.3 contribuirebbe altresì alla stabilità dei boschi e a garantire le funzioni della foresta di cui all’articolo 1 LFo, con benefici anche per la società.

4.5 Ripercussioni sull’ambiente

Come menzionato nel numero 4.4 i prezzi indicativi hanno indirettamente un impatto positivo sulla stabilità dei boschi. Un aumento della raccolta di legname e della lavorazione (cfr. n. 4.3) può accrescere l’effetto di protezione dell’ambiente delle foreste e del legname e migliorare l’adattabilità della foresta ai cambiamenti climatici.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Secondo la letteratura e a parere della COMCO, un accordo verticale teso a determinare prezzi indicativi può, in circostanze specifiche, costituire un accordo illecito ai sensi dell’articolo 5 della legge del 6 ottobre 19953 sui cartelli (LCart). Le raccomandazioni di prezzo possono infatti influire sia sul comportamento di fissazione dei prezzi dei commercianti sia sulla propensione a pagare dei consumatori.

La Commissione ritiene tuttavia che, se le condizioni sono rispettate, dal disciplinamento proposto non scaturisca alcuna soppressione della concorrenza illecita ai sensi del diritto sui cartelli. Il nuovo articolo 41b LFo non fissa prezzi minimi o prezzi fissi per il legname grezzo. Specifica inoltre espressamente che i prezzi indicativi non sono vincolanti e che non sono ammesse né pressioni né incentivi di qualsiasi tipo volti a farli rispettare. La Commissione ritiene che i relativi accordi tra i partner del settore del legname non vadano sanzionati quali infrazioni in materia di concorrenza in virtù della legge sui cartelli (in particolare dell’art. 5 LCart).

Anche se si ritenesse che gli accordi sui prezzi indicativi per il legname grezzo sono accordi illeciti che derogano in maniera problematica al principio costituzionale della libertà economica, il disciplinamento proposto potrebbe essere conforme alla Costituzione federale4 (Cost.). In questo caso andrebbe considerato l’articolo 94 capoverso 4 Cost., secondo cui deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche provvedimenti contro la concorrenza, sono ammissibili se sono previste dalla Costituzione. Per il settore dell’agricoltura, da cui, secondo la motivazione dell’iniziativa parlamentare, è tratto l’articolo su cui si fonda la modifica proposta della legge forestale (art. 8a LAgr), la Costituzione prevede espressamente una deroga al principio della libertà economica nell’articolo 104 capoverso 2. Benché non

3 RS 251

4 RS 101