Progetto

Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali «%ASFF_YYYY_ID»

b. non più del 15 per cento dei costi d’investimento computabili, ma non meno di 100 000 franchi e non più di 600 000 franchi, per gli edifici di cui all’articolo 3 capoverso 3 lettera b.

Art. 7 Concessione di contributi

1Non esiste alcun diritto all’ottenimento di contributi a fondo perso.

2La SCA si pronuncia sulla concessione dei contributi a fondo perso mediante decisione.

Art. 8 Obbligo di utilizzare l’edificio come azienda alberghiera

1L’edificio beneficiario deve continuare a essere utilizzato come azienda alberghiera per i 15 anni successivi alla concessione dei contributi a fondo perso. L’obbligo perdura anche se durante il periodo in questione la proprietà dell’edificio viene trasferita, in particolare per effetto di vendita, eredità o donazione. Il destinatario dei contributi a fondo perso deve informare la SCA del trasferimento dell’edificio.

2Nel caso di un cambiamento relativo alla destinazione d’uso dell’edificio, il destinatario dei contributi a fondo perso deve restituirli pro rata temporis come disposto dall’articolo 29 della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi. Deve altresì informare la SCA del cambiamento relativo alla destinazione d’uso.

Art. 9 Obbligo d’informazione

1Chi richiede contributi a fondo perso deve fornire alla SCA le informazioni necessarie per la valutazione del progetto d’investimento e per l’elaborazione della domanda, in modo che la SCA possa procedere a una verifica.

2Chiunque abbia ricevuto contributi a fondo perso deve confermare alla SCA ogni anno, per 15 anni, l’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 8 e fornire le informazioni necessarie.

Art. 10 Vigilanza

La SCA vigila sui progetti d’investimento sostenuti.

Art. 11 Compiti dell’associazione CECE

L’associazione CECE assicura che le caratteristiche specifiche di una data azienda alberghiera possano essere riportate nel certificato CECE e si occupa della formazione di esperti in questo ambito.

6 RS 616.1