Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/83: Modifica della legge sulle poste (LPO) · 8 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

Il 18 marzo 2022 la consigliera nazionale Christine Buillard-Marbach (Il Centro, FR) ha depositato l’iniziativa parlamentare 22.423 («Per una stampa scritta indipendente è necessario adeguare gli importi del sostegno indiretto»). L’iniziativa chiede una modifica dell’articolo 16 capoverso 7 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO; RS 783.0) per garantire, attraverso un aumento del sostegno indiretto alla stampa, il recapito a prezzi ridotti di giornali e periodici per un periodo di transizione di sette anni nonché il recapito della stampa associativa e delle fondazioni per un periodo di tempo limitato. Inoltre, l’iniziativa chiede l’aggiunta alla LPO di tre nuovi articoli: 19a, 19b e 19c. Attraverso di essi, il sostegno indiretto alla stampa viene ampliato per includere un contributo per il recapito mattutino durante la settimana, soprattutto per i piccoli editori di giornali regionali.

La motivazione dell’iniziativa sottolinea che il sostegno richiesto agli editori di giornali locali e regionali era una parte incontestata del pacchetto sui media respinto in occasione della votazione popolare del 13 febbraio 2022 (45,42 % di voti a favore).

Nella sua seduta del 14 febbraio 2023, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) ha esaminato l’iniziativa in via preliminare e ha deciso, con 15 voti contro 9, di darvi seguito. L’omologa Commissione del Consiglio degli Stati (CTT-S) ha a sua volta approvato questa decisione durante la seduta del 3 aprile 2023 con 7 voti a favore, 4 contrari e 2 astensioni.

Alla seduta del 5 settembre 2023, la CTT-N ha discusso in merito a come procedere e ha definito i parametri chiave del progetto di legge volto ad attuare l’iniziativa parlamentare. Di conseguenza, tale progetto deve essere redatto sulla base del testo dell’iniziativa ma senza tener conto della sua motivazione scritta. In questo contesto, la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di redigere una modifica dell’articolo 16 capoverso 7 LPO e di aggiungere alla LPO i tre nuovi articoli 19a, 19b e 19c.

2 Svolgimento di una procedura di consultazione

Nella sua seduta del 14 novembre 2023, la CTT-N ha discusso il progetto preliminare di modifica di legge preparato dall’Amministrazione. Lo ha approvato con 14 voti contro 10 e ha deciso di indire una procedura di consultazione.

Es liegt ein Minderheitsantrag vor, die Unterstützung der Mitgliedschafts- und Stiftungspresse gemäss geltendem Recht bei jährlich 20 Millionen Franken beizubehalten und auf eine Erhöhung um 10 Millionen Franken zu verzichten (abgelehnt mit 13 zu 11 Stimmen). Una proposta della minoranza chiedeva di mantenere il sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni a 20 milioni di franchi all'anno, conformemente al diritto vigente, e di rinunciare a un aumento di 10 milioni di franchi (respinta con 13 voti contro 11).

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061), per la preparazione di ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale deve essere indetta una procedura di consultazione. L’atto normativo propone un ampio potenziamento del sostegno indiretto alla stampa con un notevole impatto finanziario (+55 mio. di fr.) a favore dei media stampati. La procedura di consultazione dura dal 20 novembre 2023 al 1° marzo 2024.

3 Situazione iniziale

3.1 Introduzione e contesto

In Svizzera, i media indipendenti e pluralistici adempiono un’importante funzione in termini di politica statale e democratica. Soprattutto in tempi di crisi, assumono inoltre un fondamentale ruolo di conservazione del sistema, in quanto trattano in modo fondato i contenuti che necessitano di spiegazioni, e possono informare gli utenti dei media in modo duraturo. Allo stesso tempo però la loro situazione economica si sta deteriorando sempre più, in particolare a causa dell’erosione degli introiti pubblicitari e dei ricavi derivanti dagli abbonamenti. Questo sviluppo mette in pericolo la sopravvivenza della pluralità dei media in Svizzera. La stampa è particolarmente colpita da questi cambiamenti e si trova in una situazione finanziaria difficile. Tuttavia, una democrazia ha bisogno di media indipendenti e forti e di una popolazione informata. In questo contesto, il Parlamento e il Consiglio federale si occupano da anni della politica dei media (v. anche n. 1).

3.2 Basi giuridiche e situazione attuale

Per tenere conto dell’importanza della stampa in termini di politica statale, la distribuzione di giornali e periodici in abbonamento ha beneficiato di riduzioni per anni. Nel 2007, il Parlamento ha deciso di passare dal principio dell’innaffiatoio, precedentemente in vigore, a un sostegno mirato per la stampa regionale e locale e per le pubblicazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro (la cosidd. stampa associativa). La Posta doveva continuare a garantire prezzi di distribuzione indipendenti dalla distanza nell’ambito degli obblighi legati al servizio universale. Il principio dell’innaffiatoio è stato abbandonato perché non vi era la necessità di promuovere giornali ad alta tiratura. Si riteneva che in linea di principio tali giornali avessero infatti un potere di mercato sufficiente per negoziare una tariffa adeguata con la Posta. È stato inoltre argomentato che i grandi giornali venivano distribuiti soprattutto nell’ambito del recapito mattutino e dunque non erano toccati dall’abolizione generale del sostegno indiretto alla stampa. Nel progetto di una revisione totale della legge sulle poste, nel 2009 il Consiglio federale ha proposto di proseguire temporaneamente con il modello allora in vigore. Il Parlamento, tuttavia, è andato nella direzione opposta, eliminando la limitazione temporale e aumentando gli importi. Il campo di applicazione materiale è stato limitato all’articolo 16 LPO e all’articolo 36 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01). I criteri da soddisfare cumulativamente per avere diritto al sostegno sono stati ripresi senza modifiche dalla vecchia legge sulle poste (art. 15 cpv. 2 e 3a LPO 1997). La cerchia degli aventi diritto è stata modificata in alcuni punti (stampa delle fondazioni) e l’approvazione delle riduzioni sul prezzo di distribuzione non spetta più al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), bensì al Consiglio federale (art. 16 cpv. 6 LPO). L’Ufficio