Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/83: Modifica della legge sulle poste (LPO) · 8 pagine

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6.4 Ripercussioni sulla società

Gli effetti sulla società sono positivi. Si migliorano infatti le condizioni quadro per garantire in tutte le regioni linguistiche un’offerta mediatica variata, rilevante per la democrazia e la società.

6.5 Ripercussioni sull’ambiente

Il progetto di modifica di legge ha un impatto positivo sull’ambiente. Se il maggiore margine di manovra finanziario viene utilizzato per convertire offerte stampate in quelle online, a lungo termine il consumo di carta e di energia nella produzione diminuirà.

6.6 Altre ripercussioni

Il progetto di modifica di legge non ha altre ripercussioni rilevanti.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Le modifiche proposte si basano sull’articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il quale attribuisce alla Confederazione le competenze nel settore postale. Con le modifiche proposte si continua fondamentalmente ad applicare il modello di sostegno indiretto alla stampa già in uso.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni della Svizzera a livello di accordi internazionali o relativi alla sua adesione a organizzazioni internazionali. Rispetta in particolare le esigenze, vincolanti per la Svizzera, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e tiene conto della libertà di espressione (art. 10 CEDU).

7.3 Forma dell’atto

Il progetto modifica la LPO. Gli articoli 2 lettera abise 19a-19c nonché la modifica dell’articolo 16 capoverso 7 sono limitati a un periodo di sette anni.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione, gli articoli 19a e 16 capoverso 7 LPO necessitano del consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, dato che possono comportare nuovi sussidi ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi (55 milioni di franchi supplementari).

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

Oggigiorno per la distribuzione regolare di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale, nonché di pubblicazioni della stampa associativa e delle fondazioni, sono concesse riduzioni pari a 50 milioni di franchi. L’importanza sul piano democratico e di politica istituzionale di un sostegno indiretto alla stampa è già stata illustrata al numero 3.3. I criteri per avere diritto alla riduzione e la procedura per l’assegnazione dei contributi, contenuti nell’ordinanza sulle poste, rimangono invariati. Nel caso specifico l’UFCOM decide, come avviene attualmente, rilasciando una decisione sul diritto al sostegno, e il Consiglio federale approva le riduzioni per esemplare. Il sostegno indiretto alla stampa è stato approvato l’ultima volta dal Parlamento nel 2010 e va mantenuto. Per un periodo di transizione di sette anni, i giornali regionali e locali saranno finanziati con 75 milioni di franchi l’anno (di cui 45 mio. di fr. per la distribuzione regolare e 30 mio. di fr. per il recapito mattutino) e la stampa associativa e delle fondazioni sarà sostenuta con 30 milioni di franchi l’anno. Dopo la scadenza del termine, i finanziamenti scenderanno nuovamente al livello attuale, ossia 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale e 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni. Inoltre, il sostegno indiretto alla stampa per il recapito mattutino dei giornali regionali e locali sarà abolito.

7.7 Delega di competenze legislative

L’articolo 16 capoverso 5 LPO prevede già oggi una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri per il sostegno indiretto alla stampa. Il Consiglio federale ha sancito tali criteri all’articolo 36 capoversi 1-4 OPO. Questi rimangono invariati. Con l’aumento dei contributi rispettivamente a 45 e 30 milioni di franchi l’anno, gli importi delle riduzioni sul prezzo di distribuzione per copia possono essere aumentati per entrambe le categorie.

Per quanto riguarda l’estensione al recapito mattutino, l’articolo 19a capoverso 2 del progetto di modifica della LPO prevede analogamente una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri di sostegno. L’articolo 19c del progetto di modifica della LPO trasferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura per il calcolo e il pagamento delle riduzioni riguardanti il recapito mattutino (cfr. anche n. 5).

7.8 Protezione dei dati

Il progetto non contiene alcuna modifica rilevante per la protezione dei dati.