Progetti posto in consultazione e rapporto

Consultazione 2023/9: Promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2025–2028 (Messagio ERI 25–28) · 215 pagine

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– il cofinanziamento dei costi dell’ente pubblico per la formazione professionale (valore indicativo della partecipazione federale: 25 %);

– la partecipazione fino al 10 % dei costi per progetti e prestazioni speciali di interesse pubblico (la Confederazione può definire delle priorità);

– la gestione nell’ambito del partenariato.

Scuola universitaria federale per la formazione professionale:

in qualità di proprietaria, la Confederazione fissa gli obiettivi strategici e ne assicura il finanziamento.

Settore dei PF / In qualità di proprietaria, la Confederazione fissa gli obiettivi Legge sui PF strategici e ne assicura il finanziamento.

Università e scuole Coordinamento della politica universitaria a livello nazionale:

universitarie presidenza e segreteria della CSSU in stretta collaborazione

professionali / con i Cantoni. Cofinanziamento di università e scuole universitarie LPSU professionali:

– contributi di base: partecipazione al totale dei costi di riferimento (20 % per le università; 30 % per le SUP);

– sussidi per gli investimenti edili e le spese locative:

max. 30 % delle spese che danno diritto ai sussidi;

– sussidi vincolati a progetti: promozione di progetti universitari d’importanza nazionale;

– sussidi a infrastrutture comuni.

Formazione Aiuti finanziari alle organizzazioni della formazione continua e ai continua / Cantoni (promozione delle competenze di base).

LFCo, LFPr La Confederazione finanzia la formazione continua mediante diverse

leggi e le assicurazioni sociali (p. es. provvedimenti inerenti al mercato del lavoro). La legge federale sulla formazione continua (LFCo) è oggetto del presente messaggio, che si basa anche sulla legge sulla formazione professionale (LFPr).

Sussidi Sistema dei sussidi all’istruzione (borse di studio e prestiti):

all’istruzione / responsabilità perlopiù cantonale. La Confederazione può versare Legge sui sussidi contributi ai Cantoni per le spese relative ai sussidi all’istruzione all’istruzione degli studenti del livello terziario. In tal modo sostiene

l’armonizzazione intercantonale.

Ricerca e Conclusione di accordi di prestazione con relativo finanziamento:

innovazione / – Fondo nazionale svizzero (FNS);

LPRI, LASPI – Accademie svizzere delle scienze;

– strutture di ricerca d’importanza nazionale.

Innosuisse: in qualità di proprietaria, la Confederazione fissa gli obiettivi strategici e ne assicura il finanziamento.

L’Amministrazione federale assume ulteriori compiti nella

promozione della ricerca e dell’innovazione nel quadro di mandati settoriali.

Cooperazione La Confederazione dispone di un’ampia competenza per quanto internazionale ERI riguarda la politica estera anche nel settore ERI (art. 54 Cost.). In tale / LPRI, LCMIF contesto, salvaguarda gli interessi dei Cantoni.

Nella formazione, la Confederazione può promuovere,

conformemente alla LCMIF, la mobilità internazionale e le attività di