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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari e i prodotti di base «%ASFF_YYYY_ID»

Direttiva (CE) n. 2004/10/CE Ordinanza del 18 maggio

200578 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)

Regolamento (CE) n. 396/2005/CE (n. 1.11, lett. s) OAOVA79

1.2 Requisiti del fascicolo per l’approvazione di macrorganismi

I requisiti che deve adempiere il fascicolo riguardante la domanda di approvazione di un macrorganismo sono definiti nella linea guida PM6/2 dell’OEPP80.

1.3 Requisiti del fascicolo per il rinnovo dell’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti

Il fascicolo per la domanda di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante deve contenere:

a. una conferma dell’identità della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante;

b. una conferma delle condizioni d’uso per almeno uno degli usi previsti;

c. nuovi dati con la motivazione della loro necessità sulla base di requisiti relativi ai dati o criteri di cui ai numeri 1.1 e 1.2, che al momento dell’ultima approvazione della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante non erano ancora validi.

2. Requisiti dei fascicoli concernenti i prodotti fitosanitari

2.1 Requisiti del fascicolo per l’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da sostanze attive chimiche, fitoprotettori, sinergizzanti o microrganismi

1 I requisiti che deve adempiere il fascicolo per la domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente sostanze attive chimiche, fitoprotettori, sinergizzanti o microrganismi sono riportati negli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1107/200981 e nell’allegato del regolamento (EU) n. 284/201382. Inoltre, il fascicolo

78 RS 813.112.1

79 RS 817.021.23

80Linea guida PM6/2 nella versione secondo l’OEPP/EPPO Bulletin 44, pagg. 320–329.

Può essere scaricata dal sito Internet dell’European and Mediterranean Plant Protection Organisation www.eppo.org > resources > EPPO standards > PM06 Biocontrol > safe use of biological controls (PM6) > «Import and release of non-indigenous biological control agents».

81V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

82Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i

requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; GU L 93 del 03.04.2013, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1440, GU L 227 del 01.09.2022, pag. 38.