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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

deve contenere la classificazione ed etichettatura prevista del prodotto fitosanitario secondo l’articolo 81.

2Per i prodotti fitosanitari contenenti nanomateriali di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera q OPChim83, il fascicolo deve inoltre contenere le informazioni di cui al numero 1.1 capoverso 2.

3Le espressioni e gli atti normativi riportati di seguito utilizzati nell’allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 hanno gli equivalenti seguenti:

UE Svizzera

Autorità europea competente Servizio di omologazione Autorità competente Servizio di omologazione Autorità nazionale competente Servizio di omologazione In uno Stato membro In Svizzera

Ogni Stato membro La Svizzera

Direttiva (CE) n. 2010/63/CE Legge federale del

16 dicembre 200584 sulla protezione degli animali (LPAn)

Direttiva (CE) n. 2004/10/CE OBPL85

2.2 Requisiti del fascicolo per l’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da macrorganismi

I requisiti che deve adempiere il fascicolo per la domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente un macrorganismo sono definiti nella linea guida PM6/2 dell’OEPP86. La linea guida si applica per analogia anche ai macrorganismi non alloctoni.

2.3 Requisiti del fascicolo per il rinnovo dell’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da sostanze attive chimiche, fitoprotettori, sinergizzanti o microrganismi

Il fascicolo per la domanda di rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario deve contenere:

a. per le sostanze attive considerate approvate secondo l’articolo 7: il fascicolo presentato nell’UE conformemente all’articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/200987;

83SR 813.11

84RS 455

85 RS 813.112.1

86 V. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.

87 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.