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Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 4 pagine

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Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili

(OSTAC)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 141b capoverso 3 del Codice di procedura civile1,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di pro- tezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva in atti processuali orali nei procedimenti civili.

Art. 2 Infrastruttura

1I giudici che impiegano strumenti elettronici in atti processuali e le persone che vi partecipano mediante strumenti elettronici devono disporre di:

a. un software e di un hardware adeguati;

b. un collegamento Internet adeguato;

c. un ambiente che permette un’esecuzione e una partecipazione indisturbate.

2L’infrastruttura deve consentire ai giudici e alle persone che partecipano al procedi- mento di presentarsi reciprocamente i documenti.

3Se necessario, l’infrastruttura a disposizione dei giudici deve permettere inoltre di:

a. collegare elettronicamente al procedimento le persone che vi partecipano;

b. consentire al pubblico di seguire l’atto processuale;

c. registrare suono e immagine.

RS ..........

1RS 272

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