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Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 4 pagine
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Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili
(OSTAC)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 141b capoverso 3 del Codice di procedura civile1,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di pro- tezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva in atti processuali orali nei procedimenti civili.
Art. 2 Infrastruttura
1I giudici che impiegano strumenti elettronici in atti processuali e le persone che vi partecipano mediante strumenti elettronici devono disporre di:
a. un software e di un hardware adeguati;
b. un collegamento Internet adeguato;
c. un ambiente che permette un’esecuzione e una partecipazione indisturbate.
2L’infrastruttura deve consentire ai giudici e alle persone che partecipano al procedi- mento di presentarsi reciprocamente i documenti.
3Se necessario, l’infrastruttura a disposizione dei giudici deve permettere inoltre di:
a. collegare elettronicamente al procedimento le persone che vi partecipano;
b. consentire al pubblico di seguire l’atto processuale;
c. registrare suono e immagine.
RS ..........
1RS 272
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