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Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 4 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10 Esecuzione di un atto processuale pubblico
1All’inizio di un atto processuale pubblico, il giudice comunica alle persone che par- tecipano al procedimento chi seguirà tale atto.
2Adotta tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire che:
a. il suono e l’immagine dell’atto processuale pervengano simultaneamente;
b. il suono sia comprensibile e l’immagine visibile;
c. i microfoni del pubblico siano spenti durante l’atto processuale.
3Invita le persone che seguono l’atto processuale a identificarsi se ha dubbi sulla loro identità.
Art. 11 Disposizione transitoria
La presente ordinanza si applica anche ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi