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Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 4 pagine

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Art. 3 Requisiti per l’impiego dei sistemi di trasmissione audiovisiva

1La trasmissione audiovisiva è ammessa soltanto se sono soddisfatti i seguenti requi- siti in materia di protezione e sicurezza dei dati:

a. i server che trasmettono il suono e l’immagine si trovano in Svizzera o in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati;

b. la trasmissione è cifrata;

c. il livello di sicurezza del sistema è sempre aggiornato e le lacune critiche ri- scontrate sono colmate;

d. le funzioni che consentono al giudice di trasmettere e registrare il suono e l’immagine non sono accessibili né alle persone che partecipano al procedi- mento né al pubblico.

2I fornitori privati, che mettono a disposizione sistemi di trasmissione audiovisiva o server utilizzati per la trasmissione, devono essere domiciliati o risiedere in uno Stato di cui al capoverso 1 lettera a e garantire che i dati:

a. siano protetti da consultazioni, modifiche, memorizzazioni, cancellazioni e registrazioni non autorizzate;

b. siano trasmessi al giudice competente immediatamente dopo l’atto proces- suale e, fatti salvi eventuali obblighi legali di conservazione, distrutti subito dopo la conferma di ricezione da parte del giudice; e

c. non siano inoltrati a terzi.

3I Cantoni possono tenere un elenco dei sistemi di trasmissione audiovisiva ammessi.

Art. 4 Pratiche illecite

Alle persone che partecipano al procedimento e agli altri partecipanti è vietato:

a. permettere a terzi non autorizzati di accedere all’atto processuale;

b. registrare suono e immagine.

Art. 5 Informazioni del giudice all’attenzione dei partecipanti

1Il giudice notifica previamente alle persone che partecipano a un atto processuale mediante strumenti elettronici:

a. i dati di accesso;

b. le indicazioni concernenti l’infrastruttura;

c. eventuali istruzioni sull’esecuzione dell’atto processuale;

d. se e in che misura l’atto processuale è registrato; e

e. i divieti di cui all’articolo 4.

2 RS 235.1