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Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 4 pagine

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2Se il giudice dispone l’impiego di strumenti elettronici nel quadro di un esame testi- moniale, di un interrogatorio o di una deposizione delle parti oppure nel quadro della presentazione di una perizia, la notificazione avviene al più tardi con la citazione.

Art. 6 Login e partecipazione

1Chi partecipa elettronicamente, deve effettuare individualmente il login nel sistema di trasmissione audiovisiva prima dell’inizio dell’atto processuale e partecipare dal proprio dispositivo munito di microfono e telecamera.

2Le parti e i loro rappresentanti legali possono effettuare il login congiuntamente e utilizzare insieme i dispositivi.

Art. 7 Esecuzione

1Il giudice si assicura che solamente le persone autorizzate seguano l’atto processuale e garantisce uno svolgimento corretto.

2Invita i partecipanti sulla cui identità ha dei dubbi a dimostrare la propria identità.

3Può in particolare esigere che determinate persone non si trovino nello stesso luogo.

Art. 8 Registrazione

1Il giudice provvede alla registrazione di suono e immagine.

2Può delegare a terzi la registrazione se questi ultimi si impegnano a:

a. non utilizzare i dati per scopi propri;

b. inoltrare i dati solamente al giudice; e

c. distruggere i dati immediatamente dopo la conferma di ricezione da parte del giudice.

3Si assicura che la registrazione:

a. sia acquisita agli atti immediatamente dopo la conclusione dell’atto proces- suale; e

b. sia protetta da consultazioni, trasmissioni, modifiche, memorizzazioni e can- cellazioni non autorizzate.

Art. 9 Accesso a un atto processuale pubblico

1Chi intende seguire la trasmissione audiovisiva di un atto processuale pubblico deve iscriversi almeno tre giorni prima. Se è necessaria una richiesta secondo l’arti- colo 141a capoverso 3 CPC, questa varrà come iscrizione.

2Al più tardi un giorno lavorativo prima dell’atto processuale, il giudice notifica alle persone che si sono iscritte le indicazioni necessarie e le informa in merito ai divieti di cui all’articolo 4.