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Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 4 pagine
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2Se il giudice dispone l’impiego di strumenti elettronici nel quadro di un esame testi- moniale, di un interrogatorio o di una deposizione delle parti oppure nel quadro della presentazione di una perizia, la notificazione avviene al più tardi con la citazione.
Art. 6 Login e partecipazione
1Chi partecipa elettronicamente, deve effettuare individualmente il login nel sistema di trasmissione audiovisiva prima dell’inizio dell’atto processuale e partecipare dal proprio dispositivo munito di microfono e telecamera.
2Le parti e i loro rappresentanti legali possono effettuare il login congiuntamente e utilizzare insieme i dispositivi.
Art. 7 Esecuzione
1Il giudice si assicura che solamente le persone autorizzate seguano l’atto processuale e garantisce uno svolgimento corretto.
2Invita i partecipanti sulla cui identità ha dei dubbi a dimostrare la propria identità.
3Può in particolare esigere che determinate persone non si trovino nello stesso luogo.
Art. 8 Registrazione
1Il giudice provvede alla registrazione di suono e immagine.
2Può delegare a terzi la registrazione se questi ultimi si impegnano a:
a. non utilizzare i dati per scopi propri;
b. inoltrare i dati solamente al giudice; e
c. distruggere i dati immediatamente dopo la conferma di ricezione da parte del giudice.
3Si assicura che la registrazione:
a. sia acquisita agli atti immediatamente dopo la conclusione dell’atto proces- suale; e
b. sia protetta da consultazioni, trasmissioni, modifiche, memorizzazioni e can- cellazioni non autorizzate.
Art. 9 Accesso a un atto processuale pubblico
1Chi intende seguire la trasmissione audiovisiva di un atto processuale pubblico deve iscriversi almeno tre giorni prima. Se è necessaria una richiesta secondo l’arti- colo 141a capoverso 3 CPC, questa varrà come iscrizione.
2Al più tardi un giorno lavorativo prima dell’atto processuale, il giudice notifica alle persone che si sono iscritte le indicazioni necessarie e le informa in merito ai divieti di cui all’articolo 4.