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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

Art. 50 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L’ordinanza del 31ottobre 20122 sull’allevamento di animali è abrogata.

2 La modifica di altri atti normativi è disciplinata all’allegato 3.

Art. 51 Disposizioni transitorie

1 Per stabilire se lo stato di una razza al momento dell’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022 sia «in pericolo critico» o «minacciata» (art. 24) è determinante l’indice globale in Genmon al 1° giugno 2021.

2 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 15-21 conformemente al diritto anteriore sono versati secondo il diritto anteriore fino al 31 ottobre 2026. Per i bovini, i suini, i camelidi del Nuovo Mondo e le api, il giorno di riferimento degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico è anticipato al 31 ottobre 2026.

3 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20 secondo il nuovo diritto sono versati a partire dal 1° novembre 2026.

4 Le organizzazioni di allevamento che sono riconosciute ai sensi del capitolo 2 dell’ordinanza sull’allevamento di animali conformemente al diritto anteriore e che desiderano essere sostenute con aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20 all’inizio del primo periodo di riferimento secondo il nuovo diritto, il 1° novembre 2026, devono presentare all’UFAG la domanda di riconoscimento ai sensi del nuovo diritto entro il 30 giugno 2027. Tali organizzazioni di allevamento continuano a essere riconosciute secondo il diritto anteriore fino alla notifica della nuova decisione di riconoscimento. L’inosservanza di tale termine può comportare la revoca del riconoscimento e del diritto agli aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20 fino a quando l’organizzazione di allevamento non avrà presentato all’UFAG la domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento ai sensi del nuovo diritto.

5 Per le organizzazioni di allevamento che sono riconosciute ai sensi del capitolo 2 dell’ordinanza sull’allevamento di animali conformemente al diritto anteriore e che non desiderano essere sostenute con aiuti finanziari di cui agli articoli 18-20 all’inizio del primo periodo di riferimento secondo il nuovo diritto, il 1° novembre 2026, il riconoscimento secondo il diritto anteriore rimane in vigore sino alla fine della sua durata di validità.

6 Le organizzazioni di allevamento riconosciute ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 conformemente al diritto anteriore continuano a essere riconosciute fino al 30 aprile 2026.

7 Le organizzazioni di allevamento riconosciute che sino all’entrata in vigore della presente ordinanza nell’ambito del loro programma zootecnico hanno effettuato la punteggiatura della morfologia e che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non effettuano ancora la registrazione della caratteristica zootecnica descrizione lineare e valutazione possono ancora ricevere aiuti finanziari fino al 31 ottobre 2028 al massimo secondo l’allegato 1 numero 2 sia per la caratteristica zootecnica punteggiatura sia per la caratteristica zootecnica descrizione lineare e classificazione,

2 RU 2012 6407; 2013 3975; 2014 1687, 2243; 2015 1821; 2021 697; 2022 758; 2023 184,