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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310

a. una copia del certificato di ascendenza del discendente o un attestato genetico di ascendenza del discendente basato sulla genotipizzazione;

b. una copia del certificato di ascendenza della madre o un attestato genetico di ascendenza della madre basato sulla genotipizzazione.

4 L’UFAG decide in merito al diritto di importare all’aliquota di dazio del contingente.

Art. 46 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente

per animali delle specie suina, ovina e caprina

1 Le domande per l’importazione di animali delle specie suina, ovina e caprina nel quadro dei contingenti doganali devono essere presentate almeno sette giorni prima dell’importazione mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG.

2 Assieme alla domanda devono essere presentati all’UFAG i seguenti documenti:

a. una copia del certificato di ascendenza; o

b. un attestato genetico di ascendenza basato sulla genotipizzazione.

Art. 47 Condizioni particolari per l’importazione nel quadro delle quote del

contingente per animali della specie bovina, inclusi i bufali

1 Se le copie dei certificati di ascendenza e dei documenti di cui agli articoli 44 e 45 sono trasmessi all'UFAG entro sette giorni prima dell’importazione, l’UFAG può valutare i certificati di ascendenza e gli attestati nonché fornire un riscontro sull’importazione nel quadro del contingente doganale.

2 Per una corretta importazione nel quadro del contingente doganale, oltre agli animali stessi, sono determinanti i certificati di ascendenza e gli attestati presentati assieme alla dichiarazione doganale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 48 Esecuzione

L’UFAG esegue la presente ordinanza, per quanto essa non preveda altrimenti.

Art. 49 Vigilanza sulle organizzazioni di allevamento e sulle imprese di

allevamento

1 La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento che ricevono aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell’UFAG, nella misura in cui concernono l’applicazione della presente ordinanza.

2 Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono presentare annualmente all’UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell’assemblea ordinaria, un rapporto scritto sulla loro attività e sugli adeguamenti del programma zootecnico.