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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali 916.310
Art. 42 Attribuzione delle quote di contingente
1 Le quote di contingente per animali delle specie suina, ovina e caprina sono attribuite in base all’ordine d’entrata delle domande all’UFAG.
2 Il contingente doganale per animali della specie bovina, inclusi i bufali, è messo all’asta. Il 70 per cento delle quote di contingente è messo all’asta prima dell’inizio del periodo di contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre di tale periodo.
Art. 43 Importazione di sperma di toro
La ripartizione del contingente doganale n. 12 (Sperma di toro) non è disciplinata.
Art. 44 Condizioni generali per l’importazione di animali da allevamento nel
quadro dei contingenti doganali n. 2, 3 e 4
Gli animali da allevamento possono essere importati nel quadro dei contingenti doganali se per la razza dell’animale in questione in Svizzera è riconosciuta un’organizzazione di allevamento e se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. gli animali da allevamento di razza pura con un certificato di ascendenza completo ai sensi dell’articolo 37 sono iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento estera riconosciuta;
b. gli animali da allevamento non di razza pura con un certificato di ascendenza incompleto o completo ai sensi dell’articolo 37 sono iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento estera riconosciuta e sono importati ai fini della ricerca scientifica, della conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera;
c. gli animali da reddito senza certificato di ascendenza ai sensi dell’articolo 37, per i quali nel Paese d’origine non è riconosciuta alcuna organizzazione di allevamento, sono importati ai fini della ricerca scientifica, della conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.
Art. 45 Discendenti accompagnati dalla madre
1 I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.
2 I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a 21 giorni d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.
3 Le domande per l’importazione di discendenti devono essere presentate almeno sette giorni prima dell’importazione mediante l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG o via e-mail. Assieme alla domanda devono essere presentati all’UFAG i seguenti documenti: