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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
nel quadro della lotta biologica classica se ciò è necessario per verificare se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b sono adempiute.
3 Il DEFR stabilisce gli organismi che possono essere utilizzati per la lotta biologica classica e le condizioni concernenti il loro utilizzo nell’allegato 2.
Sezione 4 Esecuzione
Art. 7 Sviluppo di misure di lotta
1 L’UFAG può avviare progetti tesi ad appurare la necessità di prendere misure di lotta coordinate, a verificare la loro efficacia e a diffondere tali misure nella pratica.
2 Può sostenere le misure di lotta biologica classica finanziando progetti di ricerca su agenti di lotta biologica classica, la valutazione della sicurezza biologica e l’allevamento di tali agenti in vista del loro utilizzo.
Art. 8 Cantoni
1 I Cantoni sono incaricati di attuare e controllare le misure di lotta coordinate di cui all’allegato 1.
2 Sorvegliano il lancio degli organismi utilizzati nella lotta biologica classica di cui all’allegato 2.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
… In nome del Consiglio federale svizzero,
La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi