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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture

nel quadro della lotta biologica classica se ciò è necessario per verificare se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b sono adempiute.

3 Il DEFR stabilisce gli organismi che possono essere utilizzati per la lotta biologica classica e le condizioni concernenti il loro utilizzo nell’allegato 2.

Sezione 4 Esecuzione

Art. 7 Sviluppo di misure di lotta

1 L’UFAG può avviare progetti tesi ad appurare la necessità di prendere misure di lotta coordinate, a verificare la loro efficacia e a diffondere tali misure nella pratica.

2 Può sostenere le misure di lotta biologica classica finanziando progetti di ricerca su agenti di lotta biologica classica, la valutazione della sicurezza biologica e l’allevamento di tali agenti in vista del loro utilizzo.

Art. 8 Cantoni

1 I Cantoni sono incaricati di attuare e controllare le misure di lotta coordinate di cui all’allegato 1.

2 Sorvegliano il lancio degli organismi utilizzati nella lotta biologica classica di cui all’allegato 2.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero,

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi