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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 153a della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture agricole non regolamentati dall’ordinanza del 31 ottobre 20182 sulla salute dei vegetali.

2 Disciplina le esigenze relative all’impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi.

Art. 2 Definizioni

Per lotta biologica classica s’intende l’utilizzo di microrganismi o macrorganismi che, una volta rilasciati, possono insediarsi, riprodursi e lottare contro un organismo nocivo senza che siano necessari lanci regolari.

Sezione 2 Misure di lotta coordinate

Art. 3 Condizioni per ordinare misure di lotta coordinate

1 Possono essere ordinate misure di lotta coordinate contro un organismo nocivo

a. per limitare la diffusione sul territorio nazionale di un organismo nocivo per le colture non regolamentato dall’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali;

RS ..........

1 RS 910.1

2 RS 916.20

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