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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture
b. nel caso in cui la lotta contro un organismo nocivo è efficace soltanto se effettuata a livello regionale; o
c. per agevolare l’introduzione di una misura di lotta biologica classica a livello regionale.
Art. 4 Elenco delle misure di lotta coordinate
1 Gli organismi nocivi e le misure di lotta coordinate sono stabiliti nell’allegato 1.
2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare l’allegato 1, segnatamente introducendo nuovi organismi nocivi o nuove misure di lotta coordinate se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 3. Consulta preventivamente i Cantoni.
3 Può stabilire segnatamente le seguenti misure coordinate:
a. la sorveglianza del territorio in vista di identificare la presenza di un organismo nocivo;
b. l’obbligo di notifica in caso di identificazione di un organismo nocivo;
c. i mezzi di lotta diretta o indiretta da attuare.
Art. 5 Misure di lotta coordinate a livello locale
1 I Cantoni possono ordinare misure di lotta coordinate contro organismi diversi da quelli di cui all’allegato 1 nel caso di all’articolo 3 capoverso 1 lettera b.
Sezione 3 Misure di lotta biologica che implicano l’utilizzo di un organismo
Art. 6 Esigenze relative all’utilizzo di un organismo per la lotta biologica
classica
1 Un organismo può essere ammesso per la lotta biologica classica se adempie una delle seguenti condizioni:
a. è iscritto negli allegati 1 e 2 della norma PM6/3 dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) relativa agli agenti di lotta biologica utilizzati in sicurezza nella regione OEPP;
b. sono adempiute le condizioni per il suo utilizzo di cui agli articoli 12 capoverso 1 lettere a, c-f nonché 15 capoverso 1 lettere a, c-f dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA)3;
c. è autorizzato nel quadro della lotta biologica classica in un Paese limitrofo e nei Paesi Bassi.
2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può presentare una domanda di emissione sperimentale conformemente agli articoli 20 e 21 OEDA per organismi utilizzati