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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture

Allegato 1 (art. 4)

Misure di lotta coordinate

1. Zigolo dolce

1.1 Obbligo di notifica delle zone infestate

a. I gestori sono tenuti a notificare ai servizi fitosanitari cantonali le particelle contaminate dallo zigolo dolce.

b. I gestori sono tenuti ad avvertire i contoterzisti che effettuano lavori in particelle contaminate e a indicare loro con precisione la zona infestata o le zone infestate dallo zigolo dolce nella particella sulla quale sono effettuati dei lavori.

1.2 Misure di lotta coordinate per prevenire la diffusione dello zigolo dolce

a. I gestori e i contoterzisti che effettuano lavori in particelle contaminate devono pianificare i loro lavori in modo che la zona infestata o le zone infestate della particella siano le ultime a essere lavorate.

b. I gestori e i contoterzisti che effettuano lavori in particelle contaminate devono obbligatoriamente effettuare la pulizia degli elementi dei veicoli e dei macchinari che sono stati in contatto con il terreno contaminato dallo zigolo dolce.

c. I gestori prendono delle misure per ridurre la popolazione dello zigolo dolce nelle zone infestate conformemente alle raccomandazioni dei servizi fitosanitari cantonali.