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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 2 lett. gbis

Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:

gbis. zona infestata (in caso di contenimento): area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato;

Art. 10 cpv. 3 e 4

3 Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettere a–e ed i.

4 Se il sospetto riguarda un’azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF; la competenza resta al servizio cantonale se la merce di cui all’articolo 76 o 89:

a. non è nota come ospite dell'organismo da quarantena; e

b. si può escludere che l'organismo da quarantena possa infestare la merce.

Art. 12 Informazione del pubblico e delle persone interessate

1 Se la presenza di un organismo da quarantena prioritario è stata confermata da un laboratorio designato dal SFF, l’ufficio federale competente, d’intesa con il servizio cantonale competente, informa il pubblico riguardo alla presenza dell’organismo da quarantena prioritario e al pericolo che esso comporta.

1 RS 916.20

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