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Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 137 pagine
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali è modificata come segue:
Art. 2 lett. gbis
Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:
gbis. zona infestata (in caso di contenimento): area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato;
Art. 10 cpv. 3 e 4
3 Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettere a–e ed i.
4 Se il sospetto riguarda un’azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF; la competenza resta al servizio cantonale se la merce di cui all’articolo 76 o 89:
a. non è nota come ospite dell'organismo da quarantena; e
b. si può escludere che l'organismo da quarantena possa infestare la merce.
Art. 12 Informazione del pubblico e delle persone interessate
1 Se la presenza di un organismo da quarantena prioritario è stata confermata da un laboratorio designato dal SFF, l’ufficio federale competente, d’intesa con il servizio cantonale competente, informa il pubblico riguardo alla presenza dell’organismo da quarantena prioritario e al pericolo che esso comporta.
1 RS 916.20
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