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Consultazione 2024/101: Modifica della legge sulla geoinformazione - Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 4 pagine

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Legge sulla geoinformazione FF 20XX

Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile3

Art. 962 cpv. 1, 3 e 4

II. Menzioni 1 L'ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel

1. Di restrizioni registro fondiario la restrizione di diritto pubblico della proprietà, decretata o definita di diritto pub-

blico contrattualmente, di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l’uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo, se ciò è previsto dal diritto federale.

3 Il Consiglio federale stabilisce:

1. quali tipi di restrizioni della proprietà di diritto cantonale devono essere menzionate nel registro fondiario;

2. quali tipi di restrizioni di diritto cantonale della proprietà possono essere menzionate nel registro fondiario;

4 I Cantoni stabiliscono se e a quali condizioni le restrizioni di diritto cantonale della proprietà secondo il capoverso 3 numero 2 devono essere menzionate nel registro fondiario.

2. Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare4

Art. 40 cpv. 3 e 5 prima frase

3 L’autorità designata dal Consiglio federale dispone, dopo il rilascio dell’autorizzazione quadro, l’iscrizione dell’area di protezione provvisoria e, dopo il rilascio della licenza d’esercizio, l’iscrizione dell’area di protezione definitiva nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

5 Se il deposito non è costruito o messo in servizio, l’autorità designata dal Consiglio federale elimina l’area di protezione provvisoria. …

3RS 210

4 RS 732.1