Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 9 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

1 Situazione iniziale

Il 6 luglio 2022 l’Unione europea (UE) ha adottato il regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS). Il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ed è stato notificato alla Svizzera il 1° luglio 2022.

Il regolamento (UE) 2022/1190 introduce la possibilità per Europol (Agenzia dell’UE per la cooperazione nell’attività di contrasto) di trasmettere informazioni su cittadini di Paesi terzi sospettati di partecipare ad atti terroristici o ad altre gravi forme di criminalità a uno Stato Schengen affinché quest’ultimo possa inserire nel SIS, nell’interesse dell’Unione, una segnalazione informativa su cittadini di Paesi terzi. Il regolamento (UE) 2022/1190 non influisce sul fatto che Europol non possa inserire autonomamente segnalazioni nel SIS, una prerogativa che resta infatti appannaggio degli Stati Schengen. In caso di riscontro positivo su una segnalazione informativa ottenuto durante un controllo, il regolamento (UE) 2022/1190 prevede che lo Stato in cui si è verificato tale riscontro (Stato di esecuzione) raccolga e trasmetta allo Stato segnalante e a Europol le informazioni richieste.

Il regolamento (UE) 2022/1190 contiene sia disposizioni direttamente applicabili, sia disposizioni che devono essere trasposte nel diritto nazionale. È quindi necessario procedere a una revisione parziale della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361).

2 Svolgimento della procedura di consultazione e panoramica dei risultati

2.1 Premessa

È stata condotta una procedura di consultazione in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061). La procedura è stata aperta il 10 aprile 2024 e si è conclusa il 28 giugno 2024.

Il presente rapporto sui risultati della procedura di consultazione indica quali disposizioni sono state accolte in modo favorevole o negativo e se sono state presentate proposte di modifica. Nel caso dei partecipanti alla consultazione che accettano il progetto in generale, si presume che approvino tutte le disposizioni, ad eccezione di quelle respinte espressamente. Nel caso dei partecipanti che rifiutano il progetto in generale, si presume che respingano tutte le disposizioni, ad eccezione di quelle accettate espressamente.

Il presente rapporto fornisce una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. L’elenco dei partecipanti è disponibile al capitolo 4. Per i dettagli si rimanda al tenore originale dei pareri1.

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