Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/11: Recepimento et attuazione dello Regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS) · 9 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
nell’allegato non sarebbero di per sé sufficienti per essere qualificati come grave forma di criminalità o terrorismo. A titolo di esempio cita i numeri 3 (traffico di stupefacenti) e 6 (organizzazione del traffico di migranti). Il PS si aspetta dunque che fedpol analizzi ogni caso individualmente al fine di determinare se sussistono motivi sufficienti per supporre che la persona in questione sia associata a un reato rientrante nel mandato di Europol secondo l’allegato 1 del regolamento (UE) 2016/794. Il PS auspica inoltre che fedpol, durante tale analisi, tenga conto del fatto che le segnalazioni informative ai sensi del presente progetto legislativo abbiano per scopo di informare l’utenza finale del SIS in merito a un potenziale coinvolgimento della persona in gravi crimini o in crimini di terrorismo. Per il PS sarebbe sconcertante se, in caso di coinvolgimento in reati menzionati nei numeri 3 e 6, si supponesse automaticamente che si tratti di una grave forma di criminalità o di terrorismo.
Il PPS respinge il progetto nella sua forma attuale e teme che, come nel quadro del (primo) progetto di legge sui dati dei passeggeri aerei (LDPA), si preveda un catalogo di reati quanto più ampio possibile che serva soprattutto a una sorveglianza globale. Il PPS giudica che la menzione di determinati reati come la pirateria in materia di prodotti (n. 18) o il conseguimento fraudolento di una prestazione (n. 15) sia sproporzionata rispetto ad altri reati anch’essi elencati nel catalogo. Il PPS teme che anche nel caso di un reato minore, come viaggiare nei trasporti pubblici senza biglietto, sia possibile raccogliere tutti i dati relativi alla persona in questione, cosa non compatibile con i diritti fondamentali. Il PPS chiede in particolare di eleminare diversi numeri (o disposizioni penali) contenuti nell’allegato 4 LSIP (razzismo e xenofobia, conseguimento fraudolento di una prestazione, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, criminalità informatica).
2.2.4 Protezione dei dati
Secondo NW, la revisione parziale della LSIP deve essere conforme alla Costituzione federale e agli impegni internazionali della Svizzera, soprattutto in materia di protezione dei dati.
Il PLR evidenzia l’importanza di garantire la protezione dei dati personali. In tale contesto si dice fiducioso per quanto riguarda le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/1190, necessarie per un trattamento sicuro e confidenziale delle informazioni scambiate.
2.2.5 Costi
Il PLR è del parere che i costi di 150 000 franchi indicati nel rapporto esplicativo, necessari per adeguare i sistemi esistenti, siano appropriati e legittimati dall’importanza del progetto. Sebbene questi adeguamenti richiedano un investimento iniziale, il PLR li ritiene giustificati visti i benefici sostanziali in materia di sicurezza e di efficacia operativa.
L’UDC rileva il fatto che l’attuazione del nuovo regolamento non causerà nuovi costi di esercizio, non richiederà personale aggiuntivo e non comporterà nuovi costi per i Cantoni.
2.2.6 Varie
La CCPCS auspica il collegamento dei Cantoni al canale di comunicazione SIENA come sorta di «diritto di lettura passivo». In questo modo sarebbe possibile, per le autorità di polizia cantonali, ottimizzare la comunicazione e il flusso di informazioni in un contesto internazionale.
Il PS evidenzia che la revisione della LSIP non sarà ancora in vigore al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/1190. Appoggia pertanto l’applicazione provvisoria dello