Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/12: Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 11 pagine
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Il Ministero pubblico della Confederazione esprime riserve in merito alla concezione del divieto e teme che l’applicazione della legge possa generare un conflitto a livello di separazione dei poteri, visto che l’interpretazione o l’applicazione definitiva della norma penale (art. 260terCP) spetta al potere giudiziario. Ritiene pertanto che un divieto con una disposizione penale specifica sia uno strumento più idoneo.
3.13 Durata di validità (art. 2 cpv. 3)
L’avamprogetto di legge prevede una durata di validità del divieto di cinque anni, con la possibilità per il Parlamento di prorogare il divieto ricorrendo alla procedura legislativa ordinaria. L’ASI e un privato sono contrari alla delimitazione della validità. L’ASI ritiene opportuno definire una durata di validità soltanto se ci si attende uno scioglimento di Hamas e delle organizzazioni associate nel prossimo futuro oppure un radicale cambiamento dei loro obiettivi e mezzi. Due eventualità che secondo l’ASI sono improbabili.
3.14 Fabbisogno di risorse
I Cantoni di Glarona, Nidvaldo, Obvaldo, Ticino e la CCPCS rilevano che il divieto genererà per le autorità di perseguimento penale cantonali un carico di lavoro supplementare, tuttora non quantificabile. Il Cantone di Ginevra si interroga su una partecipazione finanziaria della Confederazione al perseguimento penale dei Cantoni.
Il Tribunale amministrativo federale fa presente che l’entrata in vigore della legge federale nella sua forma proposta potrebbe causare un aumento del numero di ricorsi in entrata.
4 Consultazione
Conformemente all’articolo 9 della legge del 18 marzo 20058 sulla consultazione sono accessibili al pubblico la documentazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, i pareri espressi dai partecipanti nonché il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Questi documenti sono disponibili in forma elettronica sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale9.