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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 5 pagine

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Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. g e 2

1I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare:

g. le informazioni sulle misure in caso d’interruzione dell’esercizio degli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare sullo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti per un periodo di almeno sei mesi.

2I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.

Art. 20 rubrica nonché cpv. 1 e 3

Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione

1L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, il materiale di scavo dei binari e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione.

3Abrogato

1 RS 814.600

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