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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 3 pagine
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Ordinanza sul traffico di rifiuti
(OTRif)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 2 lett. e
2Sono esentate dall’obbligo d’autorizzazione:
e. i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti, pile portatili oppure altri rifiuti soggetti a controllo.
Art. 15 cpv. 1bis
1bis
I Cantoni possono prevedere che, in deroga al capoverso 1, le autorità cantonali siano competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato dal loro Cantone nella regione di confine. In tal caso, gli articoli 15–21 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione cantonale.
Art. 17 lett. c n. 1, 4 e 5 nonché lett. d n. 2, 2bise 4
L’UFAM autorizza l’esportazione se:
c. lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l’esportazione nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:
1. rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate riciclabili energeticamente,
1 RS 814.610
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