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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine

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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina la protezione di persone e beni materiali importanti contro i seguenti pericoli di piena:

a. inondazioni dovute a straripamento delle acque, ruscellamento superficiale, affioramento delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre nonché onde causate dal vento e onde di gravità che si infrangono sulle rive di specchi e corsi d’acqua;

b. colate detritiche;

c. erosione e deposito di materiale solido;

d. depositi e ostruzioni causati da materiale galleggiante.

Art. 2 Termini

Nella presente ordinanza si intende per:

a. pianificazione integrale: una pianificazione che coinvolge le cerchie interessate, pondera gli interessi in modo equilibrato e combina le misure in maniera ottimale;

b. procedura in funzione del rischio: una procedura in cui i rischi attuali e futuri vengono sistematicamente rilevati e valutati, tenendone conto in maniera tracciabile nella fase di attuazione.

1 RS 721.100

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