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Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 18 pagine
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Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA)
del...
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina la protezione di persone e beni materiali importanti contro i seguenti pericoli di piena:
a. inondazioni dovute a straripamento delle acque, ruscellamento superficiale, affioramento delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre nonché onde causate dal vento e onde di gravità che si infrangono sulle rive di specchi e corsi d’acqua;
b. colate detritiche;
c. erosione e deposito di materiale solido;
d. depositi e ostruzioni causati da materiale galleggiante.
Art. 2 Termini
Nella presente ordinanza si intende per:
a. pianificazione integrale: una pianificazione che coinvolge le cerchie interessate, pondera gli interessi in modo equilibrato e combina le misure in maniera ottimale;
b. procedura in funzione del rischio: una procedura in cui i rischi attuali e futuri vengono sistematicamente rilevati e valutati, tenendone conto in maniera tracciabile nella fase di attuazione.
1 RS 721.100
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