Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 7 pagine

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Riferimento: BFE-072.2-04-02-13/4/6/2

1. Introduzione

1.1. Situazione iniziale

L’Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia (Accordo trilaterale) consente alla Svizzera di chiedere a entrambi gli altri Stati contraenti forniture di gas ai clienti protetti sul suo territorio nel quadro della solidarietà, a condizione che sia stata dichiarata una situazione di grave penuria e siano già state adottate tutte le misure possibili a livello nazionale. In cambio, anche alla Svizzera può essere richiesta solidarietà in caso di emergenza. I tre Stati garantiscono di non limitare le capacità di trasporto

esistenti nelle loro reti in caso di attuazione di misure di solidarietà. A seguito di tali misure, la

Confederazione può incorrere in obblighi di pagamento che comprendono il prezzo del gas e i costi del suo trasporto, nonché eventuali compensazioni per danni legati alle misure sovrane. Per poter fornire una garanzia statale o effettuare i pagamenti, la Confederazione deve disporre dei corrispondenti crediti d’impegno. Gli oneri finanziari a carico della Confederazione sarebbero tuttavia solo temporanei. Quanto alle forniture di gas nel quadro della solidarietà dall’estero, i costi sarebbero riversati sui

destinatari nazionali di tali forniture. Per quanto concerne le forniture nel quadro della solidarietà

all’estero, i costi delle misure di solidarietà sarebbero addebitati all’altra Parte contraente.

L’Accordo e i crediti d’impegno necessari per la sua attuazione devono essere trasmessi per

approvazione al Parlamento.

1.2. Svolgimento e destinatari

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento

federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) hanno condotto la procedura di consultazione dal 15 maggio 2024 al 17 giugno 2024. Conformemente all’articolo 7 capoverso 4 della legge sulla consultazione (RS 172.061), il termine per rispondere ha dovuto essere abbreviato rispetto al termine minimo di almeno tre mesi stabilito dalla legge, con motivo

dell’importanza e dell’urgenza dell’Accordo volto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. Se necessario, dovrà essere possibile applicare l’Accordo nell’inverno 2025/2026. I presupposti di tale applicazione sono la ratifica dell’Accordo nonché la conclusione di un accordo di attuazione tra gli operatori delle reti di trasporto del gas dei tre Stati. L’Accordo dovrà essere previamente approvato dal Parlamento. L’adozione del messaggio all’attenzione del Parlamento non potrà quindi essere ritardata per alcun motivo.

La documentazione per la consultazione e i pareri pervenuti possono essere consultati alla pagina www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DEFR.

1.3. Panoramica dei partecipanti alla consultazione

Nell’ambito della consultazione sono pervenuti complessivamente 37 pareri e 3 rinunce scritte (Cantoni di GL e di SZ nonché Unione svizzera degli imprenditori).

Partecipanti per categoria Pareri pervenuti Cantoni24

Partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale3

Associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di1

montagna Associazioni mantello nazionali dell’economia4

Settore del gas5

Settore elettrico1

3/7 BFE-D-E2D83401/331