Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/40: Revisione totale dell’ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per le loro spese sostenute nell’ambito della riscossione della tassa sul traffico pesante · 8 pagine

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veicoli a motore e i rimorchi con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t; in contropartita l’ammontare del compenso per veicolo è ridotto. La modifica è opportuna, dato che anche i veicoli che sono, per esempio, esentati dalla tassa o non assoggettati alla TTPCP

comportano un onere (p. es. distinzione dagli altri veicoli e informazioni).

Il numero di veicoli per i quali viene versato un compenso si basa sui dati del Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Il sistema d’informazione per la TTPCP, finora utilizzato come fonte di dati, sarà sospeso a medio termine.

Vari compiti delle autorità d’esecuzione cantonali vengono a cadere, per esempio la

trasmissione giornaliera dei dati del veicolo e del detentore all’UDSC, il confronto periodico dei dati di base tra il SIAC e il sistema d’informazione per la TTPCP o la verifica, al momento della messa in circolazione, se è disponibile un rapporto di controllo emotach valido rilasciato da un’officina di montaggio autorizzata. L’ammontare del compenso deve pertanto essere ridotto. Finora le autorità d’esecuzione cantonali ricevono, per ogni veicolo, 130 franchi per i primi 1000 veicoli e 65 franchi per tutti gli altri. Per il futuro viene fissato un compenso di 24 franchi per i primi 2000 veicoli immatricolati e di 12 franchi per tutti gli altri. Questo importo forfettario è calcolato sulla base del numero di veicoli e rimorchi immatricolati in un Cantone il 30 settembre. Sono determinanti i dati del SIAC. Con un compenso più elevato per un determinato numero di veicoli è possibile coprire i costi, proporzionalmente più alti, delle autorità d’esecuzione cantonali di piccole dimensioni.

L’ordinanza prevede ora, quale novità, la verifica periodica, ma almeno ogni cinque anni, dell’ammontare del compenso e, se del caso, il suo adeguamento.

Sulla base dell’articolo 7 del Trattato dell’11 aprile 20003 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein, per le prestazioni relative all’esecuzione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante l’Ufficio della circolazione del

Liechtenstein riceve un compenso analogamente alle autorità d’esecuzione cantonali. Il progetto riguarda allo stesso modo sia gli uffici cantonali della circolazione sia l’Ufficio della circolazione del Principato.

4 Pareri pervenuti

4.1 Panoramica dei pareri pervenuti

Un elenco dei Cantoni, dei partiti, delle associazioni mantello e di altri ambienti interessati che hanno partecipato alla consultazione è disponibile in allegato.

Hanno risposto 31 partecipanti, quattro dei quali hanno espressamente rinunciato a

esprimere un parere4. I pareri si suddividono come segue:

3 RS 0.641.851.41

4 OW, PSS, ACS, CDDGP.