Progetto

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento

(UE) 2024/1717. DF

5Il Consiglio federale disciplina la procedura per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.

Art. 9 Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne

Schengen della Svizzera

I Cantoni eseguono i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen sul loro territorio sovrano.

Art. 64 cpv. 4 e 5 nonché 64a cpv. 3bis

Abrogati

Art. 64cbisAllontanamento nel quadro di controlli nella zona in prossimità della

frontiera

1Se un accordo con un altro Stato Schengen sulla cooperazione ai sensi dell’articolo 23bis del codice frontiere Schengen7 lo prevede, lo straniero intercettato nella zona in prossimità della frontiera può essere allontanato in tale Stato se:

a. è entrato in Svizzera direttamente da tale Stato;

b. non è in possesso del permesso necessario o non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’entrata (art. 5); e

c. non presenta una domanda d’asilo o una domanda per la concessione di protezione temporanea.

2È possibile astenersi dall’allontanamento secondo il capoverso 1 se l’allontanamento può essere disposto senza formalità secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a.

3La decisione di allontanamento è notificata mediante modulo standard.

4Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.

5La competente autorità federale o cantonale può trattenere lo straniero intercettato per massimo 24 ore. Se non è possibile eseguire l’allontanamento durante questo lasso di tempo occorre emanare una decisione di allontanamento ordinaria secondo l’articolo 64.

Art. 64d cpv. 2 lett. g

2L’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1.