Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine

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Compendio

Il controprogetto indiretto alla cosiddetta iniziativa per imprese responsabili, entrato in vigore nel Codice delle obbligazioni (CO) il 1° gennaio 2022, prevede disposizioni sulla «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» e sugli «obbli-

ghi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile». Il presente avamprogetto intende adeguare le

norme sulla «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» CO alle regole ina-

sprite del diritto dell’UE. Nell’ambito della gestione sostenibile delle imprese, il Consiglio federale intende conformarsi anche in futuro al diritto internazionale.

Situazione iniziale

Le disposizioni vigenti sulla «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (art. 964a–964c CO) si basano sulla direttiva 2014/95/EU del 22 ottobre 2014 (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). A inizio del 2023, l’UE ha inasprito tali norme con la nuova direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Entrambe le direttive modificano la direttiva /2013/34/EU del 26 giugno 2013 (cosiddetta direttiva sulla presentazione dei conti).

Il 20 novembre 2020 l’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» (Iniziativa per imprese responsabili) è stata respinta e pertanto sono entrate in vigore le disposizioni del controprogetto indiretto (dal 1° gennaio 2022). Conformemente alla sistematica, tali disposizioni sono inserite nel titolo trentesimosecondo del CO «Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza». Il controprogetto contiene due ambiti normativi: la «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (capo sesto, 964°-964c CO) e gli «obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile» (capo ottavo, art. 964j-964l CO). Le disposizioni esecutive relative a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile sono contenute nell’ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT). L’«ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche» è stata posta in vigore dal Consiglio federale il 1° gennaio 2024. Nell’ambito della gestione sostenibile delle imprese a tutela dell’essere umano e dell’ambiente, il Consiglio federale intende conformarsi anche in futuro al diritto internazionale. Il 2 dicembre 2022 ha pertanto deciso di presentare entro la fine di giugno 2024 un pertinente avamprogetto, teso ad adeguare il diritto svizzero a quello dell’UE. Il 22 settembre 2023 il Consiglio federale ha stabilito i punti chiave dell’avamprogetto. Allo stesso tempo, è stata redatta un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

Contenuto dell’avamprogetto

L’avamprogetto intende ampliare il campo d’applicazione della normativa riducendo la soglia dei posti di lavoro a tempo pieno da 500 a 250. Inoltre, sarà sufficiente che siano raggiunti due dei tre valori soglia (posti di lavoro a tempo pieno, cifra d’affari e somma di bilancio) per due esercizi consecutivi. Non è più prevista la possibilità di rinunciare alla presentazione della relazione (approccio comply or explain). La portata delle indicazioni concernenti lo sviluppo sostenibile è ampliata e precisata. Per la relazione sullo