Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sull’energia nucleare

l’obbligo di effettuarla ogni dieci anni. L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la VPS (art. 34 cpv. 5 OENu). Emanando la direttiva ENSI-A03, l’IFSN ha attuato questo mandato. Lo scopo della VPS è una valutazione complessiva della sicurezza tecnica di una centrale nucleare che comprende, tra le altre cose, la valutazione dell’esperienza d’esercizio specifica dell’impianto sull’arco degli ultimi dieci anni.

Nel periodo compreso tra il 18 e il 29 ottobre 2021, nel quadro di una missione IRRS (Integrated Regulatory Review Service) un team internazionale di esperti ha esaminato la vigilanza nucleare in Svizzera. L’attuazione di missioni IRRS permette all’IFSN di adempiere l’obbligo sancito nell’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 12 novembre 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN; RS 732.21) di fare verificare periodicamente da esperti esterni l’adempimento delle esigenze dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA). Il team di esperti ha formulato, tra l’altro, sette raccomandazioni («Recommendation»). Il fatto che venga formulata una raccomandazione significa che nel Paese in questione non sono soddisfatti parzialmente o integralmente gli standard di sicurezza IAEA («IAEA Safety Requirements»). In riferimento agli standard internazionali (GSR Part 4 [Rev. 1], para 4.8; SSR-3, para 4.25; GSR-5, Requirement 16), la raccomandazione 3 propone al Governo svizzero di estendere l’obbligo di presentare una VPS con un approccio graduale commisurato al rischio anche agli impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari.

Attualmente la valutazione sistematica approfondita della sicurezza per gli impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari, in particolare per il deposito intermedio centrale di Würenlingen (ZZL) e l’Istituto Paul Scherrer (IPS), è disciplinata a livello di direttiva (cfr. ENSI-G08, cap. 5.7 lett. c). Le direttive dell’IFSN non sono tuttavia giuridicamente vincolanti, motivo per cui, nel quadro della missione IRRS del 2021, il team di esperti ha criticato l’assenza di una base legale sufficiente («legal requirement») per una tale valutazione sistematica approfondita della sicurezza. Con l’introduzione dell’articolo 33a OENu viene attuata la raccomandazione 3 dell’IRRS del 2021, secondo cui il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare diverso da una centrale nucleare deve effettuare in modo giuridicamente vincolante ogni 10 anni una valutazione sistematica approfondita della sicurezza. Ciò vale in particolare per i depositi intermedi di scorie radioattive nonché per gli impianti di ricerca, di insegnamento e a potenza zero. Inoltre, anche in questo caso l’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati relativi alla valutazione sistematica approfondita della sicurezza. La revisione proposta permette di attuare in modo giuridicamente vincolante i relativi standard di sicurezza IAEA in Svizzera nonché la raccomandazione 3, che alla prossima verifica potrebbe pertanto essere considerata soddisfatta.

Sotto il profilo materiale, la valutazione sistematica approfondita della sicurezza è equiparabile alla VPS. Tuttavia, visto l’approccio graduale commisurato al rischio («graded approach»), è opportuno che la valutazione sistematica approfondita della sicurezza debba soddisfare requisiti nettamente inferiori a quelli definiti per la VPS delle centrali nucleari. Sarebbe pertanto inadeguato prevedere per gli impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari una VPS come quella che devono presentare i titolari di una licenza d’esercizio per le centrali nucleari. Il nuovo articolo 33a OENu attua la raccomandazione 3 dell’IRRS, prevedendo periodicamente una valutazione sistematica approfondita della sicurezza, che l’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive tenendo conto dell’approccio graduale («graded approach»).