Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sull’energia nucleare

1. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Il progetto di revisione non comporta conseguenze finanziarie, a livello di personale né di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

2. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Il progetto di revisione non ha alcuna conseguenza su economia, ambiente e società.

3. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 32a

Il nuovo articolo 32a corrisponde all’attuale 33a. Con la presente revisione si modifica solo la numerazione dell’articolo.

L’attuale articolo 33a è stato introdotto solo con l’ordinanza dell’8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 128.31). La presente revisione ha evidenziato che, sotto il profilo sistematico, la posizione dell’articolo non era ideale. Tra l’articolo 33 («Valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna») e l’articolo 34 («Verifica approfondita della sicurezza nelle centrali nucleari») sussiste un nesso materiale. Con la nuova disposizione relativa alla valutazione sistematica approfondita della sicurezza, che sotto il profilo materiale è equiparabile alla VPS (v. sotto), viene messo in evidenza questo nesso logico. Per fare in modo che l’attuale articolo 33a non interferisca in questo senso, diventa il nuovo articolo 32a.

Art. 33a

Conformemente all’articolo 22 capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1), il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare deve effettuare valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d’esistenza dell’impianto. L’articolo 33 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare (OENu; RS 732.11) specifica tali esigenze, incaricando l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) di disciplinare mediante direttiva i requisiti dettagliati. La direttiva ENSI-G08 disciplina l’entità e la procedura relativa alle valutazioni sistematiche approfondite della sicurezza per gli impianti nucleari in esercizio. Il titolare della licenza d’esercizio deve pubblicare i risultati delle valutazioni sistematiche della sicurezza nei rapporti annui sulla sicurezza interna che deve presentare all’IFSN (cfr. allegato 5 OENu; ENSI-G08 capitolo 4.7 lettera a); le valutazioni sistematiche della sicurezza non sono oggetto di detta direttiva.

Oltre alle valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera d LENu, in virtù della lettera e dello stesso articolo il titolare di una licenza d’esercizio per una centrale nucleare deve procedere periodicamente a una verifica approfondita della sicurezza (verifica periodica della sicurezza, VPS). La VPS è specificata all’articolo 34 OENu, che sancisce, ad esempio,