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Consultazione 2024/72: Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna · 4 pagine

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Art. 160c Durata della procedura di omologazione secondo l’articolo 160b La procedura di omologazione secondo l’articolo 160b ha una durata massima di 12 mesi dalla presentazione della domanda completa.

Art. 160d

Ex art. 160b6

Art. 160e

Ex art. 160a

Art. 160e, rubrica

Importazione di prodotti fitosanitari

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 187e Disposizioni transitorie della modifica del [data della modifica]

1Le procedure di approvazione di principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti approvati nell’Unione europea secondo il regolamento (CE) n. 1107/20097 (art. 160a della presente legge) pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del … non sono proseguite. Dall’entrata in vigore della modifica, tali principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti sono considerati approvati anche in Svizzera.

2Le procedure di omologazione di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell’Unione europea confinanti con la Svizzera, nei Paesi Bassi o nel Belgio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del … si svolgono secondo il diritto previgente, se entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica non è richiesta l’applicazione della procedura ai sensi dell’articolo 160b. Qualora sia richiesta l’applicazione della procedura ai sensi dell’articolo 160b, il termine di cui all’articolo 160c non si applica.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

2... prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell’Unione europea confinanti con la Svizzera pendenti ...

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

6 Nella versione secondo la modifica del 16 giugno 2023 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura; FF 2023 1527.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 160a cpv. 1.