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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine

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Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar)

del …

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati all’uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari non impiegati come fumiganti.

Sezione 2: Autorizzazione speciale e direzione

Art. 2 Autorizzazione speciale

1Chi, per conto di terzi, utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti antiparassitari non impiegati come fumiganti rientranti in una delle seguenti categorie necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:

a. prodotti biocidi dei seguenti tipi di prodotto secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui biocidi:

1. rodenticidi (tipo di prodotto 14),

2. insetticidi, acaricidi o prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (tipo di prodotto 18);

b. prodotti fitosanitari per la protezione dei raccolti.

RS ..........

1 RS 814.81

2 RS 813.12

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