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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine
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Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar)
del …
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
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Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati all’uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari non impiegati come fumiganti.
Sezione 2: Autorizzazione speciale e direzione
Art. 2 Autorizzazione speciale
1Chi, per conto di terzi, utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti antiparassitari non impiegati come fumiganti rientranti in una delle seguenti categorie necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:
a. prodotti biocidi dei seguenti tipi di prodotto secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui biocidi:
1. rodenticidi (tipo di prodotto 14),
2. insetticidi, acaricidi o prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (tipo di prodotto 18);
b. prodotti fitosanitari per la protezione dei raccolti.
RS ..........
1 RS 814.81
2 RS 813.12
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