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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine
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Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale
O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
4Gli organi d’esame valutano le capacità e le conoscenze necessarie in base a un mansionario elaborato dal DFI sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
Art. 6 Corso di perfezionamento
1I requisiti concernenti il corso di perfezionamento sono disciplinati nell’allegato 3.
2Il corso di perfezionamento deve essere svolto da un centro di perfezionamento riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
3Un centro di perfezionamento adempie i criteri per il riconoscimento se:
a. si tratta di un’istituzione con sede in Svizzera;
b. non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di prodotti antiparassitari;
c. offre corsi di perfezionamento secondo l’allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;
d. ha accesso a una struttura e a un’attrezzatura idonee all’insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.
Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti
Art. 7 Autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS
Le autorizzazioni di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere e possono essere prorogate in analogia all’articolo 3 capoverso 2.
Art. 8 Diplomi di formazione
1Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all’allegato 1 sono impartite in modo equivalente.
2L’UFSP decide in merito all’equivalenza su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. La decisione di equivalenza è valida cinque anni.
3Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d’esame e i contenuti dell’esame.
4Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
5La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma e può essere prorogata in analogia all’articolo 3 capoverso 2.