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Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 16 pagine
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Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale
O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
g. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
h. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
i. istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all’articolo 16.
Art. 13 Vigilanza
1Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFSP ha la facoltà di:
a. chiedere agli organi d’esame e ai centri di perfezionamento informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;
b. emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e dei corsi di perfezionamento.
2Può revocare:
a. il riconoscimento di un organo di esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;
b. il riconoscimento di un centro di perfezionamento se questo non adempie più i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 14 Organi d’esame
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
a. svolgono l’esame tecnico; provvedono affinché questo sia offerto all’occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
b. designano gli esperti;
c. rilasciano le autorizzazioni speciali;
d. comunicano all’UFSP le persone cui è stata rilasciata un’autorizzazione speciale;
e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;
f. conservano tutti i documenti relativi all’esame tecnico per due anni;
g. presentano all’UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:
1. numero degli esami svolti,
2. quota di superamento ripartita secondo i cinque ambiti tematici elencati nell’allegato 1,
3. quota di superamento nel caso sia stato svolto un esame con parte pratica,